Protocollo
2342
Data
09/12/1997
Categorie
Allegati
nessunologin
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA INDIRETTA OSPEDALIERA ED AMBULATORIALE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE.
PROGR. N. 2342/1997 N. ORDINE 51
OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA INDIRETTA OSPEDALIERA ED AMBULA-
TORIALE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROPOSTA AL CONSIGLIO
REGIONALE.
Prot. n. (OSP/97/43929)
____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Ritenuta la necessità della riorganizzazione
dell'assistenza indiretta, sia ospedaliera che ambulatoria-
le, nella Regione Emilia Romagna;
Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595
che demanda alle Regioni la individuazione delle prestazioni
che possono essere erogate anche in assistenza indiretta,
nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzio-
nate, ora accreditate, siano nella impossibilità di erogarle
tempestivamente in forma diretta;
Visti i decreti del Ministro della Sanità 15
aprile 1994, 14 dicembre 1994 e 22 luglio 1996 attuativi del
disposto dell'art. 8, quinto e sesto comma del D.L.vo 502/92
così come modificato ed integrato con D.L.vo 517/92, sui
criteri generali per la determinazione delle tariffe per le
prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.
379 del 6 marzo 1996 con la quale sono state dettate le
modalità tecniche e procedurali in materia fra l'altro, di
assistenza indiretta presso le strutture private, sia di
ricovero che ambulatoriali;
Richiamata la propria deliberazione n. 1356 del 22
luglio 1997 con la quale si è provveduto a recepire ed
approvare il protocollo d'intesa firmato in data 20 maggio
1997 e con le integrazioni successivamente intervenute in
data 8 luglio 1997, tra l'Assessore regionale alla Sanità e
le rappresentanze regionali della spedalità privata (Presi-
denza AIOP e Presidenza ARIS) di carattere generale, per la
gestione della fase transitoria e temporanea (accreditamento
automatico) in attesa della conclusione dell'iter di predi-
sposizione dei provvedimenti necessari all'applicazione
dell'accreditamento definitivo;
- 1 -
Considerato che detto protocollo d'intesa si pone
l'obiettivo di garantire adeguati livelli di qualità delle
prestazioni erogate, nell'ambito di un processo di integra-
zione negoziata e consensuale finalizzato ad un miglior
utilizzo di tutte le risorse esistenti, nel rispetto delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili e degli
obiettivi strategici della pianificazione regionale, coe-
renti con la normativa esistente e complessivamente appli-
cabili ai soggetti erogatori pubblici e privati in un
momento di forte squilibrio finanziario che impone misure di
rigoroso controllo e contenimento della spesa sanitaria;
Tenuto presente che lo stesso protocollo d'intesa
relativamente all'assistenza indiretta ospedaliera nelle
strutture private non accreditate sia totalmente che par-
zialmente della Regione Emilia Romagna, nel confermare la
disciplina operativa stabilita dall'accordo precedente e dai
provvedimenti regionali applicativi successivi quanto alle
forme di libero accesso e alla documentazione necessaria per
i rimborsi, prevede nuove percentuali di rimborso;
Considerato che, per quanto riguarda le presta-
zioni ambulatoriali, con propria deliberazione n. 410 del 25
marzo 1997 la Giunta regionale ha disposto che nel rispetto
dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1997 relativi ai
soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, i Diret-
tori Generali delle Aziende Sanitarie provvedono alla
contrattazione dei piani annuali preventivi per l'attività
specialistica ambulatoriale relativi alla quantità e alle
tipologie di prestazioni tenendo conto delle priorità
localmente emergenti nell'ambito dei quali si eserciterà il
diritto alla libera scelta da parte del cittadino che,
pertanto, potrà accedere alle strutture accreditate con la
sola richiesta del medico di fiducia, redatta sull'apposito
modulario del S.S.N.;
Considerato, altresì, che il piano delle Azioni
1997 deciso dalla Regione a sostegno della manovra di
rientro del disavanzo strutturale del Servizio Sanitario
Regionale, ha l'obiettivo generale di promuovere l'appro-
priato uso delle risorse nella produzione dell'assistenza,
di selezionare l'offerta di prestazioni secondo criteri di
efficacia e di appropriatezza, e di ottimizzare la distri-
buzione della sede dei servizi e dei punti di erogazione
delle prestazioni stesse, al fine di realizzare economie di
scala e di scopo e di promuovere la qualità del servizio
erogato;
- che in relazione a tali obiettivi sia l'assistenza
ospedaliera che quella specialistica ambulatoriale
- 2 -
devono essere inquadrate nell'ambito dei piani annuali
preventivi relativi alla quantità e alle tipologie di
prestazioni necessarie anche in riferimento alle
priorità localmente emergenti;
Ritenuto quindi necessario, alla luce della
vigente normativa nazionale e regionale e dei provvedimenti
regionali soprarichiamati, provvedere a ridisciplinare
l'assistenza indiretta sia ospedaliera che ambulatoriale
presso strutture sanitarie non accreditate nonchè a dettare
le modalità e le tariffe di rimborso delle prestazioni
fruite;
Tenuto presente che le tariffe relative alle
prestazioni in assistenza indiretta devono essere determi-
nate in misura inferiore alle tariffe definire per l'assi-
stenza diretta, (D.L. 29 dicembre 1995 n. 553 art. 9);
- che le tariffe stabilite con deliberazione Giunta
regionale n. 409 del 25 marzo 1997 per ricoveri in
strutture pubbliche e private in assistenza diretta
sono omnicomprensive, comprensive cioè della spesa
relativa ad endoprotesi eventualmente applicate in
corso di intervento (ivi comprese quindi anche le lenti
intraoculari e relativa fiala fissativa);
Considerato che in relazione a quanto sopra, al
fine di evitare rimborsi superiori al valore DRG previsto
per l'assistenza diretta, si rende necessario stabilire che
il rimborso totale a carico dell'Azienda USL, comprensivo
cioè anche della spesa sostenuta dall'utente per endoprotesi
eventualmente applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, non debba essere superiore al 90% del valore
dello stesso DRG oggetto di rimborso;
- che di conseguenza la precedente deliberazione Giunta
regionale 21 dicembre 1990 n. 6760, tuttora valida
relativamente ai tetti di spesa da tener presente ai
fini dei rimborsi delle endoprotesi eventualmente
applicate in corso di intervento in assistenza indi-
retta, deve ritenersi superata e non più applicabile;
Considerato che con la deliberazione di Giunta
regionale n. 410 del 25 marzo 1997 soprarichiamata, si è
provveduto altresì a recepire il nomenclatore allegato e
parte integrante del D.M. 22 luglio 1996 di individuazione
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le
relative tariffe;
- 3 -
Dato atto che il competente Assessorato Regionale
ha attivato gruppi tecnici con il compito di individuare i
criteri di efficacia e di appropriatezza per le prestazioni,
sia ospedaliere che specialistiche ambulatoriali, di maggior
impegno e costo;
Ritenuto di estendere le disposizioni dell'assi-
stenza indiretta di cui al presente provvedimento, anche ai
ricoveri e prestazioni sanitarie fruite all'estero in via
d'urgenza, non inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nelle specifica normativa di cui al D.M. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto dei pareri favorevoli del Responsabile
del Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Augusto Zappi, e del
Responsabile del Servizio Distretti Sanitari, sig. Alberto
Andreotti, in merito alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, nonchè del parere favorevole di legittimità
espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Servizi
Sociali, dott. Francesco Taroni, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541/95;
Su proposta dell'Assessore alla Sanità
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
di proporre al Consiglio regionale:
A) Relativamente all'assistenza ospedaliera fruita in
assistenza indiretta:
1) di disporre, in linea generale e di principio, la
sospensione dell'erogazione, a carico del Servizio
Sanitario Regionale, di prestazioni ospedaliere in
assistenza indiretta;
2) di fissare la data dell'1 gennaio 1998 quale data
di decorrenza della sospensione dell'assistenza in
forma indiretta per le prestazioni ospedaliere
rientranti nell'alta specialità
3) di stabilire, per le altre prestazioni ospedaliere
non inquadrabili nell'alta specialità, che la
sospensione dell'assistenza in forma indiretta
abbia decorrenza dalla data di effettiva attiva-
zione dei meccanismi di accreditamento previsti
dal DPR 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto
- 4 -
di indirizzo e coordinamento in materia di requi-
siti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi, per l'esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche private, in
applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di confermare che l'assistenza ospedaliera in
forma indiretta può essere erogata solo a favore
di cittadini che si ricoverano presso strutture
private non accreditate o nei reparti non accre-
ditati delle strutture private parzialmente
accreditate in via provvisoria ed automatica per
alcune alte specialità, secondo le modalità di
accesso già dettate con deliberazione di Giunta
regionale n. 379 del 6 marzo 1996 che prevedono
l'obbligatorietà della comunicazione preventiva al
ricovero presso strutture private ubicate nel
territorio della Regione Emilia Romagna, e la
preventiva autorizzazione, da rilasciarsi dalla
Azienda USL di residenza dell'utente, per i
ricoveri presso strutture private non accreditate,
ubicate fuori dal territorio regionale;
5) di determinare negli importi che seguono, le quote
di rimborso spettanti agli aventi diritto per
prestazioni ospedaliere fruite in assistenza
indiretta:
a) per le prestazioni ospedaliere di competenza
dell'area chirurgica di non alta specialità:
50% della tariffa per DRGs annualmente
determinata per i ricoveri in assistenza
diretta presso strutture private;
b) per le prestazioni ospedaliere di competenza
dell'area medica:
#. 200.000 onnicomprensive pro die;
6) di stabilire che per le prestazioni ospedaliere
fruibili in assistenza indiretta, qualora effet-
tuate in regime di D.H., le misure percentuali di
cui sopra, si applicano alle tariffe previste per
l'attività di DH pari all'80% delle tariffe in
degenza ordinaria;
7) di stabilire altresì che, ai fini dei rimborsi, le
prestazioni in D.H. debbano essere fruite in
strutture private o centri specialistici privati
- 5 -
formalmente autorizzati alla specifica attività di
D.H.;
8) di stabilire, relativamente alle endoprotesi
applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, che il rimborso totale spettante
all'avente diritto, costituito dalla percentuale
prevista alla lettera a) del precedente punto 3 e
della spesa per endoprotesi, dovrà essere conte-
nuto entro il 90% massimo del valore del DRG
individuato;
9) di confermare che ai fini dei rimborsi di cui
trattasi, dovranno essere prese in considerazione,
da parte delle Aziende USL, esclusivamente fatture
quietanzate emesse dalle istituzioni sanitarie
autorizzate alla branca specialistica afferente la
patologia diagnosticata. Per quanto riguarda in
particolare le endoprotesi, qualora esse risultino
fatturate direttamente al paziente, il documento
di spesa rilasciato dalla Casa di Cura dovrà
contenere tutti gli elementi identificativi delle
endoprotesi applicate e relative fatture, ai fini
del loro rimborso nei limiti di cui sopra;
B) Relativamente all'assistenza specialistica ambulato-
riale:
1) di disporre, sulla base di quanto espresso in
premessa, la revoca di ogni e qualsiasi disposi-
zione regionale in vigore in materia di fruizione
in assistenza indiretta delle prestazioni specia-
listiche ambulatoriali;
2) di stabilire, in via di principio, che l'assi-
stenza specialistica ambulatoriale deve essere
erogata, dai soggetti erogatori pubblici e privati
accreditati, nell'ambito dei piani annuali pre-
ventivi relativi alla quantità e alle tipologie di
prestazioni ritenute necessarie tenendo conto
delle priorità localmente emergenti;
3) di demandare ai Direttori Generali delle Aziende
USL, nell'ambito della autonomia aziendale che la
vigente normativa riconosce loro, ogni decisione
circa il rilascio di eventuali autorizzazioni al
ricorso a strutture ambulatoriali private non
accreditate relativamente a casi in cui le pre-
stazioni specialistiche richieste rivestendo il
carattere di urgenza e della indifferibilità ed
- 6 -
indispensabilità, non siano erogabili dai presidi
ambulatoriali pubblici e privati accreditati o in
base agli specifici accordi all'uopo stipulati;
4) di stabilire nella misura dell'80% delle tariffe
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
410 del 25 marzo 1997, decurtate dell'importo del
ticket dovuto, il rimborso per le prestazioni
ambulatoriali autorizzate in assistenza indiretta
ai sensi del precedente punto 3);
C) In linea generale:
1) di confermare la direttiva regionale sulle moda-
lità tecniche e procedurali in materia sanitaria
diretta ed indiretta di cui all'allegato 1 alla
deliberazione Giunta regionale n. 379 del 6 marzo
1996 per la parte non modificata dal presente atto
deliberativo;
2) di disporre l'estensione delle disposizioni di cui
al presente atto anche ai ricoveri e prestazioni
sanitarie fruite all'estero in via di urgenza non
inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nella specifica normativa di cui al D.M. 3 novem-
bre 1989 e successive modificazioni ed integra-
zioni significando che per le prestazioni di alta
specialità la quota di rimborso non potrà superare
il 65% (o 90% con eventuale endoprotesi) della
tariffa per DRGs;
3) di stabilire che le disposizioni di cui al pre-
sente atto abbiano applicazione a decorrere dall'1
gennaio 1998.
Per le prestazioni fruite in assistenza indiretta
nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 1997, i relativi
rimborsi dovranno essere effettuati, a cura delle
Aziende USL, nei limiti e con le modalità di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 379 del
6 marzo 1996.
- - - - -
- 7 -
OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA INDIRETTA OSPEDALIERA ED AMBULA-
TORIALE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. PROPOSTA AL CONSIGLIO
REGIONALE.
Prot. n. (OSP/97/43929)
____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Ritenuta la necessità della riorganizzazione
dell'assistenza indiretta, sia ospedaliera che ambulatoria-
le, nella Regione Emilia Romagna;
Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595
che demanda alle Regioni la individuazione delle prestazioni
che possono essere erogate anche in assistenza indiretta,
nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzio-
nate, ora accreditate, siano nella impossibilità di erogarle
tempestivamente in forma diretta;
Visti i decreti del Ministro della Sanità 15
aprile 1994, 14 dicembre 1994 e 22 luglio 1996 attuativi del
disposto dell'art. 8, quinto e sesto comma del D.L.vo 502/92
così come modificato ed integrato con D.L.vo 517/92, sui
criteri generali per la determinazione delle tariffe per le
prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n.
379 del 6 marzo 1996 con la quale sono state dettate le
modalità tecniche e procedurali in materia fra l'altro, di
assistenza indiretta presso le strutture private, sia di
ricovero che ambulatoriali;
Richiamata la propria deliberazione n. 1356 del 22
luglio 1997 con la quale si è provveduto a recepire ed
approvare il protocollo d'intesa firmato in data 20 maggio
1997 e con le integrazioni successivamente intervenute in
data 8 luglio 1997, tra l'Assessore regionale alla Sanità e
le rappresentanze regionali della spedalità privata (Presi-
denza AIOP e Presidenza ARIS) di carattere generale, per la
gestione della fase transitoria e temporanea (accreditamento
automatico) in attesa della conclusione dell'iter di predi-
sposizione dei provvedimenti necessari all'applicazione
dell'accreditamento definitivo;
- 1 -
Considerato che detto protocollo d'intesa si pone
l'obiettivo di garantire adeguati livelli di qualità delle
prestazioni erogate, nell'ambito di un processo di integra-
zione negoziata e consensuale finalizzato ad un miglior
utilizzo di tutte le risorse esistenti, nel rispetto delle
risorse finanziarie complessivamente disponibili e degli
obiettivi strategici della pianificazione regionale, coe-
renti con la normativa esistente e complessivamente appli-
cabili ai soggetti erogatori pubblici e privati in un
momento di forte squilibrio finanziario che impone misure di
rigoroso controllo e contenimento della spesa sanitaria;
Tenuto presente che lo stesso protocollo d'intesa
relativamente all'assistenza indiretta ospedaliera nelle
strutture private non accreditate sia totalmente che par-
zialmente della Regione Emilia Romagna, nel confermare la
disciplina operativa stabilita dall'accordo precedente e dai
provvedimenti regionali applicativi successivi quanto alle
forme di libero accesso e alla documentazione necessaria per
i rimborsi, prevede nuove percentuali di rimborso;
Considerato che, per quanto riguarda le presta-
zioni ambulatoriali, con propria deliberazione n. 410 del 25
marzo 1997 la Giunta regionale ha disposto che nel rispetto
dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1997 relativi ai
soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, i Diret-
tori Generali delle Aziende Sanitarie provvedono alla
contrattazione dei piani annuali preventivi per l'attività
specialistica ambulatoriale relativi alla quantità e alle
tipologie di prestazioni tenendo conto delle priorità
localmente emergenti nell'ambito dei quali si eserciterà il
diritto alla libera scelta da parte del cittadino che,
pertanto, potrà accedere alle strutture accreditate con la
sola richiesta del medico di fiducia, redatta sull'apposito
modulario del S.S.N.;
Considerato, altresì, che il piano delle Azioni
1997 deciso dalla Regione a sostegno della manovra di
rientro del disavanzo strutturale del Servizio Sanitario
Regionale, ha l'obiettivo generale di promuovere l'appro-
priato uso delle risorse nella produzione dell'assistenza,
di selezionare l'offerta di prestazioni secondo criteri di
efficacia e di appropriatezza, e di ottimizzare la distri-
buzione della sede dei servizi e dei punti di erogazione
delle prestazioni stesse, al fine di realizzare economie di
scala e di scopo e di promuovere la qualità del servizio
erogato;
- che in relazione a tali obiettivi sia l'assistenza
ospedaliera che quella specialistica ambulatoriale
- 2 -
devono essere inquadrate nell'ambito dei piani annuali
preventivi relativi alla quantità e alle tipologie di
prestazioni necessarie anche in riferimento alle
priorità localmente emergenti;
Ritenuto quindi necessario, alla luce della
vigente normativa nazionale e regionale e dei provvedimenti
regionali soprarichiamati, provvedere a ridisciplinare
l'assistenza indiretta sia ospedaliera che ambulatoriale
presso strutture sanitarie non accreditate nonchè a dettare
le modalità e le tariffe di rimborso delle prestazioni
fruite;
Tenuto presente che le tariffe relative alle
prestazioni in assistenza indiretta devono essere determi-
nate in misura inferiore alle tariffe definire per l'assi-
stenza diretta, (D.L. 29 dicembre 1995 n. 553 art. 9);
- che le tariffe stabilite con deliberazione Giunta
regionale n. 409 del 25 marzo 1997 per ricoveri in
strutture pubbliche e private in assistenza diretta
sono omnicomprensive, comprensive cioè della spesa
relativa ad endoprotesi eventualmente applicate in
corso di intervento (ivi comprese quindi anche le lenti
intraoculari e relativa fiala fissativa);
Considerato che in relazione a quanto sopra, al
fine di evitare rimborsi superiori al valore DRG previsto
per l'assistenza diretta, si rende necessario stabilire che
il rimborso totale a carico dell'Azienda USL, comprensivo
cioè anche della spesa sostenuta dall'utente per endoprotesi
eventualmente applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, non debba essere superiore al 90% del valore
dello stesso DRG oggetto di rimborso;
- che di conseguenza la precedente deliberazione Giunta
regionale 21 dicembre 1990 n. 6760, tuttora valida
relativamente ai tetti di spesa da tener presente ai
fini dei rimborsi delle endoprotesi eventualmente
applicate in corso di intervento in assistenza indi-
retta, deve ritenersi superata e non più applicabile;
Considerato che con la deliberazione di Giunta
regionale n. 410 del 25 marzo 1997 soprarichiamata, si è
provveduto altresì a recepire il nomenclatore allegato e
parte integrante del D.M. 22 luglio 1996 di individuazione
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le
relative tariffe;
- 3 -
Dato atto che il competente Assessorato Regionale
ha attivato gruppi tecnici con il compito di individuare i
criteri di efficacia e di appropriatezza per le prestazioni,
sia ospedaliere che specialistiche ambulatoriali, di maggior
impegno e costo;
Ritenuto di estendere le disposizioni dell'assi-
stenza indiretta di cui al presente provvedimento, anche ai
ricoveri e prestazioni sanitarie fruite all'estero in via
d'urgenza, non inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nelle specifica normativa di cui al D.M. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Dato atto dei pareri favorevoli del Responsabile
del Servizio Presidi Ospedalieri, dott. Augusto Zappi, e del
Responsabile del Servizio Distretti Sanitari, sig. Alberto
Andreotti, in merito alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, nonchè del parere favorevole di legittimità
espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Servizi
Sociali, dott. Francesco Taroni, ai sensi dell'art. 4, sesto
comma, della L.R. 41/92 e del punto 3.1 della deliberazione
della Giunta regionale n. 2541/95;
Su proposta dell'Assessore alla Sanità
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
di proporre al Consiglio regionale:
A) Relativamente all'assistenza ospedaliera fruita in
assistenza indiretta:
1) di disporre, in linea generale e di principio, la
sospensione dell'erogazione, a carico del Servizio
Sanitario Regionale, di prestazioni ospedaliere in
assistenza indiretta;
2) di fissare la data dell'1 gennaio 1998 quale data
di decorrenza della sospensione dell'assistenza in
forma indiretta per le prestazioni ospedaliere
rientranti nell'alta specialità
3) di stabilire, per le altre prestazioni ospedaliere
non inquadrabili nell'alta specialità, che la
sospensione dell'assistenza in forma indiretta
abbia decorrenza dalla data di effettiva attiva-
zione dei meccanismi di accreditamento previsti
dal DPR 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto
- 4 -
di indirizzo e coordinamento in materia di requi-
siti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi, per l'esercizio delle attività sanitarie
da parte delle strutture pubbliche private, in
applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di confermare che l'assistenza ospedaliera in
forma indiretta può essere erogata solo a favore
di cittadini che si ricoverano presso strutture
private non accreditate o nei reparti non accre-
ditati delle strutture private parzialmente
accreditate in via provvisoria ed automatica per
alcune alte specialità, secondo le modalità di
accesso già dettate con deliberazione di Giunta
regionale n. 379 del 6 marzo 1996 che prevedono
l'obbligatorietà della comunicazione preventiva al
ricovero presso strutture private ubicate nel
territorio della Regione Emilia Romagna, e la
preventiva autorizzazione, da rilasciarsi dalla
Azienda USL di residenza dell'utente, per i
ricoveri presso strutture private non accreditate,
ubicate fuori dal territorio regionale;
5) di determinare negli importi che seguono, le quote
di rimborso spettanti agli aventi diritto per
prestazioni ospedaliere fruite in assistenza
indiretta:
a) per le prestazioni ospedaliere di competenza
dell'area chirurgica di non alta specialità:
50% della tariffa per DRGs annualmente
determinata per i ricoveri in assistenza
diretta presso strutture private;
b) per le prestazioni ospedaliere di competenza
dell'area medica:
#. 200.000 onnicomprensive pro die;
6) di stabilire che per le prestazioni ospedaliere
fruibili in assistenza indiretta, qualora effet-
tuate in regime di D.H., le misure percentuali di
cui sopra, si applicano alle tariffe previste per
l'attività di DH pari all'80% delle tariffe in
degenza ordinaria;
7) di stabilire altresì che, ai fini dei rimborsi, le
prestazioni in D.H. debbano essere fruite in
strutture private o centri specialistici privati
- 5 -
formalmente autorizzati alla specifica attività di
D.H.;
8) di stabilire, relativamente alle endoprotesi
applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, che il rimborso totale spettante
all'avente diritto, costituito dalla percentuale
prevista alla lettera a) del precedente punto 3 e
della spesa per endoprotesi, dovrà essere conte-
nuto entro il 90% massimo del valore del DRG
individuato;
9) di confermare che ai fini dei rimborsi di cui
trattasi, dovranno essere prese in considerazione,
da parte delle Aziende USL, esclusivamente fatture
quietanzate emesse dalle istituzioni sanitarie
autorizzate alla branca specialistica afferente la
patologia diagnosticata. Per quanto riguarda in
particolare le endoprotesi, qualora esse risultino
fatturate direttamente al paziente, il documento
di spesa rilasciato dalla Casa di Cura dovrà
contenere tutti gli elementi identificativi delle
endoprotesi applicate e relative fatture, ai fini
del loro rimborso nei limiti di cui sopra;
B) Relativamente all'assistenza specialistica ambulato-
riale:
1) di disporre, sulla base di quanto espresso in
premessa, la revoca di ogni e qualsiasi disposi-
zione regionale in vigore in materia di fruizione
in assistenza indiretta delle prestazioni specia-
listiche ambulatoriali;
2) di stabilire, in via di principio, che l'assi-
stenza specialistica ambulatoriale deve essere
erogata, dai soggetti erogatori pubblici e privati
accreditati, nell'ambito dei piani annuali pre-
ventivi relativi alla quantità e alle tipologie di
prestazioni ritenute necessarie tenendo conto
delle priorità localmente emergenti;
3) di demandare ai Direttori Generali delle Aziende
USL, nell'ambito della autonomia aziendale che la
vigente normativa riconosce loro, ogni decisione
circa il rilascio di eventuali autorizzazioni al
ricorso a strutture ambulatoriali private non
accreditate relativamente a casi in cui le pre-
stazioni specialistiche richieste rivestendo il
carattere di urgenza e della indifferibilità ed
- 6 -
indispensabilità, non siano erogabili dai presidi
ambulatoriali pubblici e privati accreditati o in
base agli specifici accordi all'uopo stipulati;
4) di stabilire nella misura dell'80% delle tariffe
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.
410 del 25 marzo 1997, decurtate dell'importo del
ticket dovuto, il rimborso per le prestazioni
ambulatoriali autorizzate in assistenza indiretta
ai sensi del precedente punto 3);
C) In linea generale:
1) di confermare la direttiva regionale sulle moda-
lità tecniche e procedurali in materia sanitaria
diretta ed indiretta di cui all'allegato 1 alla
deliberazione Giunta regionale n. 379 del 6 marzo
1996 per la parte non modificata dal presente atto
deliberativo;
2) di disporre l'estensione delle disposizioni di cui
al presente atto anche ai ricoveri e prestazioni
sanitarie fruite all'estero in via di urgenza non
inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nella specifica normativa di cui al D.M. 3 novem-
bre 1989 e successive modificazioni ed integra-
zioni significando che per le prestazioni di alta
specialità la quota di rimborso non potrà superare
il 65% (o 90% con eventuale endoprotesi) della
tariffa per DRGs;
3) di stabilire che le disposizioni di cui al pre-
sente atto abbiano applicazione a decorrere dall'1
gennaio 1998.
Per le prestazioni fruite in assistenza indiretta
nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 1997, i relativi
rimborsi dovranno essere effettuati, a cura delle
Aziende USL, nei limiti e con le modalità di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 379 del
6 marzo 1996.
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