Protocollo
804
Data
18/12/1997
Categorie
Allegati
nessunologin
Disciplina dell'assistenza indiretta <br>ospedaliera ed ambulatoriale nella <br>Regione Emilia-Romagna.<br>(Proposta della Giunta regionale in data <br>9 dicembre 1997, n. 2342)
Progr. n. 804
Oggetto n. 3071: Disciplina dell'assistenza indiretta
ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione Emilia-Romagna.
(Proposta della Giunta regionale in data 9 dicembre 1997, n.
2342)
** Testo **
Prot. n. 13277/I.2
Il Consiglio
Richiamata la deliberazione progr. n. 2342, in data 9
dicembre 1997, con cui la Giunta regionale ha assunto
l'iniziativa per la disciplina dell'assistenza indiretta
ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione Emilia-Romagna;
Preso atto:
- delle modifiche apportate sulla predetta proposta dalla
commissione consiliare Sicurezza Sociale in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 520/II.6 del 15 dicembre 1997;
- ed, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti
presentati ed accolti nel corso della discussione di
Consiglio;
Ritenuta la necessità della riorganizzazione
dell'assistenza indiretta, sia ospedaliera che
ambulatoriale, nella Regione Emilia Romagna;
Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 che
demanda alle Regioni la individuazione delle prestazioni che
possono essere erogate anche in assistenza indiretta, nel
caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate,
ora accreditate, siano nella impossibilità di erogarle
tempestivamente in forma diretta;
Visti i decreti del Ministro della Sanità 15 aprile 1994,
14 dicembre 1994 e 22 luglio 1996 attuativi del disposto
dell'art. 8, quinto e sesto comma del D.L.vo 502/92 così
come modificato ed integrato con D.L.vo 517/92, sui criteri
generali per la determinazione delle tariffe per le
prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale;
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta
regionale n. 379 del 6 marzo 1996 con la quale sono state
dettate le modalità tecniche e procedurali in materia fra
l'altro, di assistenza indiretta presso le strutture
private, sia di ricovero che ambulatoriali;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1356
del 22 luglio 1997 con la quale si è provveduto a recepire
ed approvare il protocollo d'intesa firmato in data 20
maggio 1997 e con le integrazioni successivamente
intervenute in data 8 luglio 1997, tra l'Assessore regionale
alla Sanità e le rappresentanze regionali della spedalità
privata (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) di carattere
generale, per la gestione della fase transitoria e
temporanea (accreditamento automatico) in attesa della
conclusione dell'iter di predisposizione dei provvedimenti
necessari all'applicazione dell'accreditamento definitivo;
Considerato che detto protocollo d'intesa si pone
l'obiettivo di garantire adeguati livelli di qualità delle
prestazioni erogate, nell'ambito di un processo di
integrazione negoziata e consensuale finalizzato ad un
miglior utilizzo di tutte le risorse esistenti, nel rispetto
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e
degli obiettivi strategici della pianificazione regionale,
coerenti con la normativa esistente e complessivamente
applicabili ai soggetti erogatori pubblici e privati in un
momento di forte squilibrio finanziario che impone misure
di rigoroso controllo e contenimento della spesa
sanitaria;
Tenuto presente che lo stesso protocollo d'intesa
relativamente all'assistenza indiretta ospedaliera nelle
strutture private non accreditate sia totalmente che
parzialmente della Regione Emilia Romagna, nel confermare
la disciplina operativa stabilita dall'accordo precedente e
dai provvedimenti regionali applicativi successivi quanto
alle forme di libero accesso e alla documentazione
necessaria per i rimborsi, prevede nuove percentuali di
rimborso;
Considerato che, per quanto riguarda le prestazioni
ambulatoriali, con deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997 la
Giunta regionale ha disposto che nel rispetto dei livelli di
spesa stabiliti per l'anno 1997 relativi ai soggetti
erogatori pubblici e privati accreditati, i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie provvedono alla
contrattazione dei piani annuali preventivi per l'attività
specialistica ambulatoriale relativi alla quantità e alle
tipologie di prestazioni tenendo conto delle priorità
localmente emergenti nell'ambito dei quali si eserciterà il
diritto alla libera scelta da parte del cittadino che,
pertanto, potrà accedere alle strutture accreditate con la
sola richiesta del medico di fiducia, redatta sull'apposito
modulario del S.S.N.;
Considerato, altresì, che il piano delle Azioni 1997 deciso
dalla Regione a sostegno della manovra di rientro del
disavanzo strutturale del Servizio Sanitario Regionale, ha
l'obiettivo generale di promuovere l'appropriato uso delle
risorse nella produzione dell'assistenza, di selezionare
l'offerta di prestazioni secondo criteri di efficacia e di
appropriatezza, e di ottimizzare la distribuzione della
sede dei servizi e dei punti di erogazione delle prestazioni
stesse, al fine di realizzare economie di scala e di scopo e
di promuovere la qualità del servizio erogato;
- che in relazione a tali obiettivi sia l'assistenza
ospedaliera che quella specialistica ambulatoriale devono
essere inquadrate nell'ambito dei piani annuali preventivi
relativi alla quantità e alle tipologie di prestazioni
necessarie anche in riferimento alle priorità localmente
emergenti;
Ritenuto quindi necessario, alla luce della vigente
normativa nazionale e regionale e dei provvedimenti
regionali soprarichiamati, provvedere a ridisciplinare
l'assistenza indiretta sia ospedaliera che ambulatoriale
presso strutture sanitarie non accreditate nonché a dettare
le modalità e le tariffe di rimborso delle prestazioni
fruite;
Tenuto presente che le tariffe relative alle prestazioni in
assistenza indiretta devono essere determinate in misura
inferiore alle tariffe definire per l'assistenza diretta,
(D.L. 29 dicembre 1995 n. 553 art. 9);
- che le tariffe stabilite con deliberazione Giunta
regionale n. 409 del 25 marzo 1997 per ricoveri in strutture
pubbliche e private in assistenza diretta sono
omnicomprensive, comprensive cioè della spesa relativa ad
endoprotesi eventualmente applicate in corso di intervento
(ivi comprese quindi anche le lenti intraoculari e relativa
fiala fissativa);
Considerato che in relazione a quanto sopra, al fine di
evitare rimborsi superiori al valore DRG previsto per
l'assistenza diretta, si rende necessario stabilire che il
rimborso totale a carico dell'Azienda USL, comprensivo cioè
anche della spesa sostenuta dall'utente per endoprotesi
eventualmente applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, non debba essere superiore al 90% del valore
dello stesso DRG oggetto di rimborso;
- che di conseguenza la precedente deliberazione Giunta
regionale 21 dicembre 1990 n. 6760, tuttora valida
relativamente ai tetti di spesa da tener presente ai fini
dei rimborsi delle endoprotesi eventualmente applicate in
corso di intervento in assistenza indiretta, deve ritenersi
superata e non più applicabile;
Considerato che con la deliberazione di Giunta regionale n.
410 del 25 marzo 1997 soprarichiamata, si è provveduto
altresì a recepire il nomenclatore allegato e parte
integrante del D.M. 22 luglio 1996 di individuazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le
relative tariffe;
Dato atto che il competente Assessorato Regionale ha
attivato gruppi tecnici con il compito di individuare i
criteri di efficacia e di appropriatezza per le prestazioni,
sia ospedaliere che specialistiche ambulatoriali, di maggior
impegno e costo;
Ritenuto di estendere le disposizioni dell'assistenza
indiretta di cui al presente provvedimento, anche ai
ricoveri e prestazioni sanitarie fruite all'estero in via
d'urgenza, non inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nelle specifica normativa di cui al D.M. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a
A) Relativamente all'assistenza ospedaliera fruita in
assistenza indiretta:
1) di disporre, in linea generale e di principio, la
sospensione dell'erogazione, a carico del Servizio Sanitario
Regionale, di prestazioni ospedaliere in assistenza
indiretta;
2) di fissare la data del 1° febbraio 1998 quale data di
decorrenza della sospensione dell'assistenza in forma
indiretta per le prestazioni ospedaliere rientranti
nell'alta specialità;
3) di stabilire, per le altre prestazioni ospedaliere non
inquadrabili nell'alta specialità, che la sospensione
dell'assistenza in forma indiretta abbia decorrenza dalla
data di effettiva attivazione dei meccanismi di
accreditamento previsti dal DPR 14 gennaio 1997 di
approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi, per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche private, in
applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni;
4) di confermare che l'assistenza ospedaliera in forma
indiretta può essere erogata solo a favore di cittadini che
si ricoverano presso strutture private non accreditate o nei
reparti non accreditati delle strutture private
parzialmente accreditate in via provvisoria ed automatica
per alcune alte specialità, secondo le modalità di accesso
già dettate con deliberazione di Giunta regionale n. 379 del
6 marzo 1996 che prevedono l'obbligatorietà della
comunicazione preventiva al ricovero presso strutture
private ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna,
e la preventiva autorizzazione, da rilasciarsi dalla Azienda
USL di residenza dell'utente, per i ricoveri presso
strutture private non accreditate, ubicate fuori dal
territorio regionale;
5) di determinare negli importi che seguono, le quote di
rimborso spettanti agli aventi diritto per prestazioni
ospedaliere fruite in assistenza indiretta:
a) per le prestazioni ospedaliere di competenza dell'area
chirurgica di non alta specialità:
50% della tariffa per DRGs annualmente determinata per i
ricoveri in assistenza diretta presso strutture private;
b) per le prestazioni ospedaliere di competenza dell'area
medica:
£. 200.000 onnicomprensive pro die;
6) di stabilire che per le prestazioni ospedaliere fruibili
in assistenza indiretta, qualora effettuate in regime di
D.H., le misure percentuali di cui sopra, si applicano alle
tariffe previste per l'attività di DH pari all'80% delle
tariffe in degenza ordinaria;
7) di stabilire altresì che, ai fini dei rimborsi, le
prestazioni in D.H. debbano essere fruite in strutture
private o centri specialistici privati formalmente
autorizzati alla specifica attività di D.H.;
8) di stabilire, relativamente alle endoprotesi applicate in
corso di intervento in assistenza indiretta, che il rimborso
totale spettante all'avente diritto, costituito dalla
percentuale prevista alla lettera a) del precedente punto 3
e della spesa per endoprotesi, dovrà essere contenuto entro
il 90% massimo del valore del DRG individuato;
9) di confermare che ai fini dei rimborsi di cui trattasi,
dovranno essere prese in considerazione, da parte delle
Oggetto n. 3071: Disciplina dell'assistenza indiretta
ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione Emilia-Romagna.
(Proposta della Giunta regionale in data 9 dicembre 1997, n.
2342)
** Testo **
Prot. n. 13277/I.2
Il Consiglio
Richiamata la deliberazione progr. n. 2342, in data 9
dicembre 1997, con cui la Giunta regionale ha assunto
l'iniziativa per la disciplina dell'assistenza indiretta
ospedaliera ed ambulatoriale nella Regione Emilia-Romagna;
Preso atto:
- delle modifiche apportate sulla predetta proposta dalla
commissione consiliare Sicurezza Sociale in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota
prot. n. 520/II.6 del 15 dicembre 1997;
- ed, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti
presentati ed accolti nel corso della discussione di
Consiglio;
Ritenuta la necessità della riorganizzazione
dell'assistenza indiretta, sia ospedaliera che
ambulatoriale, nella Regione Emilia Romagna;
Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 che
demanda alle Regioni la individuazione delle prestazioni che
possono essere erogate anche in assistenza indiretta, nel
caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate,
ora accreditate, siano nella impossibilità di erogarle
tempestivamente in forma diretta;
Visti i decreti del Ministro della Sanità 15 aprile 1994,
14 dicembre 1994 e 22 luglio 1996 attuativi del disposto
dell'art. 8, quinto e sesto comma del D.L.vo 502/92 così
come modificato ed integrato con D.L.vo 517/92, sui criteri
generali per la determinazione delle tariffe per le
prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica
ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario
Nazionale;
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta
regionale n. 379 del 6 marzo 1996 con la quale sono state
dettate le modalità tecniche e procedurali in materia fra
l'altro, di assistenza indiretta presso le strutture
private, sia di ricovero che ambulatoriali;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1356
del 22 luglio 1997 con la quale si è provveduto a recepire
ed approvare il protocollo d'intesa firmato in data 20
maggio 1997 e con le integrazioni successivamente
intervenute in data 8 luglio 1997, tra l'Assessore regionale
alla Sanità e le rappresentanze regionali della spedalità
privata (Presidenza AIOP e Presidenza ARIS) di carattere
generale, per la gestione della fase transitoria e
temporanea (accreditamento automatico) in attesa della
conclusione dell'iter di predisposizione dei provvedimenti
necessari all'applicazione dell'accreditamento definitivo;
Considerato che detto protocollo d'intesa si pone
l'obiettivo di garantire adeguati livelli di qualità delle
prestazioni erogate, nell'ambito di un processo di
integrazione negoziata e consensuale finalizzato ad un
miglior utilizzo di tutte le risorse esistenti, nel rispetto
delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e
degli obiettivi strategici della pianificazione regionale,
coerenti con la normativa esistente e complessivamente
applicabili ai soggetti erogatori pubblici e privati in un
momento di forte squilibrio finanziario che impone misure
di rigoroso controllo e contenimento della spesa
sanitaria;
Tenuto presente che lo stesso protocollo d'intesa
relativamente all'assistenza indiretta ospedaliera nelle
strutture private non accreditate sia totalmente che
parzialmente della Regione Emilia Romagna, nel confermare
la disciplina operativa stabilita dall'accordo precedente e
dai provvedimenti regionali applicativi successivi quanto
alle forme di libero accesso e alla documentazione
necessaria per i rimborsi, prevede nuove percentuali di
rimborso;
Considerato che, per quanto riguarda le prestazioni
ambulatoriali, con deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997 la
Giunta regionale ha disposto che nel rispetto dei livelli di
spesa stabiliti per l'anno 1997 relativi ai soggetti
erogatori pubblici e privati accreditati, i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie provvedono alla
contrattazione dei piani annuali preventivi per l'attività
specialistica ambulatoriale relativi alla quantità e alle
tipologie di prestazioni tenendo conto delle priorità
localmente emergenti nell'ambito dei quali si eserciterà il
diritto alla libera scelta da parte del cittadino che,
pertanto, potrà accedere alle strutture accreditate con la
sola richiesta del medico di fiducia, redatta sull'apposito
modulario del S.S.N.;
Considerato, altresì, che il piano delle Azioni 1997 deciso
dalla Regione a sostegno della manovra di rientro del
disavanzo strutturale del Servizio Sanitario Regionale, ha
l'obiettivo generale di promuovere l'appropriato uso delle
risorse nella produzione dell'assistenza, di selezionare
l'offerta di prestazioni secondo criteri di efficacia e di
appropriatezza, e di ottimizzare la distribuzione della
sede dei servizi e dei punti di erogazione delle prestazioni
stesse, al fine di realizzare economie di scala e di scopo e
di promuovere la qualità del servizio erogato;
- che in relazione a tali obiettivi sia l'assistenza
ospedaliera che quella specialistica ambulatoriale devono
essere inquadrate nell'ambito dei piani annuali preventivi
relativi alla quantità e alle tipologie di prestazioni
necessarie anche in riferimento alle priorità localmente
emergenti;
Ritenuto quindi necessario, alla luce della vigente
normativa nazionale e regionale e dei provvedimenti
regionali soprarichiamati, provvedere a ridisciplinare
l'assistenza indiretta sia ospedaliera che ambulatoriale
presso strutture sanitarie non accreditate nonché a dettare
le modalità e le tariffe di rimborso delle prestazioni
fruite;
Tenuto presente che le tariffe relative alle prestazioni in
assistenza indiretta devono essere determinate in misura
inferiore alle tariffe definire per l'assistenza diretta,
(D.L. 29 dicembre 1995 n. 553 art. 9);
- che le tariffe stabilite con deliberazione Giunta
regionale n. 409 del 25 marzo 1997 per ricoveri in strutture
pubbliche e private in assistenza diretta sono
omnicomprensive, comprensive cioè della spesa relativa ad
endoprotesi eventualmente applicate in corso di intervento
(ivi comprese quindi anche le lenti intraoculari e relativa
fiala fissativa);
Considerato che in relazione a quanto sopra, al fine di
evitare rimborsi superiori al valore DRG previsto per
l'assistenza diretta, si rende necessario stabilire che il
rimborso totale a carico dell'Azienda USL, comprensivo cioè
anche della spesa sostenuta dall'utente per endoprotesi
eventualmente applicate in corso di intervento in assistenza
indiretta, non debba essere superiore al 90% del valore
dello stesso DRG oggetto di rimborso;
- che di conseguenza la precedente deliberazione Giunta
regionale 21 dicembre 1990 n. 6760, tuttora valida
relativamente ai tetti di spesa da tener presente ai fini
dei rimborsi delle endoprotesi eventualmente applicate in
corso di intervento in assistenza indiretta, deve ritenersi
superata e non più applicabile;
Considerato che con la deliberazione di Giunta regionale n.
410 del 25 marzo 1997 soprarichiamata, si è provveduto
altresì a recepire il nomenclatore allegato e parte
integrante del D.M. 22 luglio 1996 di individuazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e le
relative tariffe;
Dato atto che il competente Assessorato Regionale ha
attivato gruppi tecnici con il compito di individuare i
criteri di efficacia e di appropriatezza per le prestazioni,
sia ospedaliere che specialistiche ambulatoriali, di maggior
impegno e costo;
Ritenuto di estendere le disposizioni dell'assistenza
indiretta di cui al presente provvedimento, anche ai
ricoveri e prestazioni sanitarie fruite all'estero in via
d'urgenza, non inquadrabili nei casi previsti e disciplinati
nelle specifica normativa di cui al D.M. 1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a
A) Relativamente all'assistenza ospedaliera fruita in
assistenza indiretta:
1) di disporre, in linea generale e di principio, la
sospensione dell'erogazione, a carico del Servizio Sanitario
Regionale, di prestazioni ospedaliere in assistenza
indiretta;
2) di fissare la data del 1° febbraio 1998 quale data di
decorrenza della sospensione dell'assistenza in forma
indiretta per le prestazioni ospedaliere rientranti
nell'alta specialità;
3) di stabilire, per le altre prestazioni ospedaliere non
inquadrabili nell'alta specialità, che la sospensione
dell'assistenza in forma indiretta abbia decorrenza dalla
data di effettiva attivazione dei meccanismi di
accreditamento previsti dal DPR 14 gennaio 1997 di
approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi, per l'esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche private, in
applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni;
4) di confermare che l'assistenza ospedaliera in forma
indiretta può essere erogata solo a favore di cittadini che
si ricoverano presso strutture private non accreditate o nei
reparti non accreditati delle strutture private
parzialmente accreditate in via provvisoria ed automatica
per alcune alte specialità, secondo le modalità di accesso
già dettate con deliberazione di Giunta regionale n. 379 del
6 marzo 1996 che prevedono l'obbligatorietà della
comunicazione preventiva al ricovero presso strutture
private ubicate nel territorio della Regione Emilia Romagna,
e la preventiva autorizzazione, da rilasciarsi dalla Azienda
USL di residenza dell'utente, per i ricoveri presso
strutture private non accreditate, ubicate fuori dal
territorio regionale;
5) di determinare negli importi che seguono, le quote di
rimborso spettanti agli aventi diritto per prestazioni
ospedaliere fruite in assistenza indiretta:
a) per le prestazioni ospedaliere di competenza dell'area
chirurgica di non alta specialità:
50% della tariffa per DRGs annualmente determinata per i
ricoveri in assistenza diretta presso strutture private;
b) per le prestazioni ospedaliere di competenza dell'area
medica:
£. 200.000 onnicomprensive pro die;
6) di stabilire che per le prestazioni ospedaliere fruibili
in assistenza indiretta, qualora effettuate in regime di
D.H., le misure percentuali di cui sopra, si applicano alle
tariffe previste per l'attività di DH pari all'80% delle
tariffe in degenza ordinaria;
7) di stabilire altresì che, ai fini dei rimborsi, le
prestazioni in D.H. debbano essere fruite in strutture
private o centri specialistici privati formalmente
autorizzati alla specifica attività di D.H.;
8) di stabilire, relativamente alle endoprotesi applicate in
corso di intervento in assistenza indiretta, che il rimborso
totale spettante all'avente diritto, costituito dalla
percentuale prevista alla lettera a) del precedente punto 3
e della spesa per endoprotesi, dovrà essere contenuto entro
il 90% massimo del valore del DRG individuato;
9) di confermare che ai fini dei rimborsi di cui trattasi,
dovranno essere prese in considerazione, da parte delle
