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Protocollo 4
Data 13/01/1998

Assistenza in forma indiretta ospedaliera ed<br>ambulatoriale"Delibera Consigliare n. 804 <br>del 17/12/97" assistenza ospedaliera in DH.

13 gennaio 1998


Prot. n. 4/98

Ai legali rappresentanti
Case di Cura regione ER

LORO SEDI


Oggetto: Assistenza in forma indiretta ospedaliera ed ambulatoriale Delibera Consigliare n. 804 del 17/12/97 assistenza ospedaliera in DH.

Accompagniamo alla presente la Delibera del Consiglio Regionale, evidenziata in oggetto, che disciplina con molteplici innovazioni il regime dell’assistenza indiretta.

La deliberazione in esame recepisce sostanzialmente l’accordo siglato nel luglio in merito alle modifiche alle percentuali di rimborso che passano da 160.000 a 200.000 al giorno per ricoveri di tipo medico e dal 35% al 50% del DRG corrispondente per quelli di tipo chirurgico. In caso di prestazioni che comprendono l’installazione di endoprotesi, si stabilisce che l’importo complessivo rimborsabile non potrà superare il 90% del valore del DRG corrispondente per evitare disparità di trattamento con le correlative prestazioni in forma diretta, che come è noto sono tariffate a DRG e comprendono le eventuali endoprotesi, ed al contempo ottemperare alle norme che impongono l’adozione di tariffe minori rispetto al quelle valide per i soggetti accreditati.

Altro punto di fondamentale importanza è quello concernente l’interruzione dal 1° febbraio p.v., dell’assistenza indiretta di alta specialità, in conseguenza di quanto stabiliva (per la verità per le sole prestazioni cardiochirurgiche, ma in questa sede esteso a tutte le altre) dell’Accordo del luglio 96 e dell’intendimento regionale più volte ribadito e confermato di non considerare più prioritario ed essenziale il mantenimento del regime in questione.

Per quanto previsto al punto 7, si rammenta, con validità anche per i soggetti accreditati per l’ospedalità, che a partire dal 60° giorno successivo alla DGR n. 1356 del 22.07.97 e quindi, presumibilmente dal 20 settembre 97, le prestazioni in DH effettuate da tutti gli operatori, accreditati e non, possono essere erogate solo da coloro che abbiano istituito il DH secondo le regole di cui alla DGR 2273 del 17.09.96; fondamentalmente occorrerà adottare il regolamento organizzativo, individuare le specialità anche su base dipartimentale e comunicare il dovuto all’Assessorato Regionale, secondo le linee di quanto recepito al paragrafo B 13 del vigente Accordo A.I.O.P./A.R.I.S. Regionale del 97.

La formale autorizzazione di cui al citato punto 7 della presente Deliberazione Consigliare è richiesta solo per i DH dei centri specialistici ambulatoriali e quindi non per le Case di Cura private, in virtù di quanto contenuto nell’accordo.

Si coglie l’occasione per rammentare che il ritardo nell’istituzione del DH potrebbe creare non lievi problemi e contenziosi con le AUSL destinatarie delle fatture ed obbligate al controllo delle prestazioni, in ordine alla possibilità e licertà dell’erogazione di tale tipo di assistenza.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
A.I.O.P. REGIONALE
IL PRESIDENTE (Rag. Lorenzo Orta)