AIOP Emilia Romagna

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Protocollo 4491
Data 09/02/1998

Allegati

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Circolare 2 (nuova SDO 1998)



                            Bologna, 9 febbraio 1998



Prot. 4491 /SAS Ai Direttori Generali
MV Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna
CIRCOLARE N. 2

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
degli Istituti Ortopedici Rizzoli

Ai Direttori Sanitari delle
Case di cura private

Ai Referenti dei Sistemi Informativi
e Informatici delle Aziende Sanitarie e
degli Istituti Ortopedici Rizzoli

Ai Responsabili dei Presidi Ospedalieri

Ai Responsabili del Controllo di Gestione
delle Aziende USL e Ospedaliere

e, p.c. Ai Legali rappresentanti
delle Case di cura private

Ai Presidenti delle Associazioni delle
Case di cura private AIOP e ARIS

Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome

Al Servizio Centrale per la
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Sanità

LORO SEDI

Oggetto: Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera - Anno 1998

Si trasmette la circolare recante:
"Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera - Anno 1998"
atta ad esprimere criteri omogenei per la raccolta dei dati e l’aggiornamento dei sistemi di controllo previsti a partire dal 1° gennaio 1998.

Per l’anno 1998 sono state apportate ulteriori modifiche al tracciato record di tale flusso.
Principalmente l’esigenza nasce dall’estensione dell’obbligo di compilazione della scheda nosologica individuale anche ai neonati sani ospitati nel nido, in applicazione di quanto previsto dal DM 30 giugno 1997 ‘Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994’.
L’introduzione di tale rilevazione sostituisce, a tutti gli effetti, il debito informativo verso questo Assessorato relativo al Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP) che con tale circolare è da ritenere soppresso a partire dall’1/04/1998.
Sono state inoltre introdotte alcune specificazioni ulteriori relative ai ricoveri in reparti psichiatrici.
L’implementazione di nuovi campi consentirà una migliore descrizione dell’attività di ricovero erogata presso reparti di psichiatria di istituti pubblici e privati.
Ulteriori modifiche nelle modalità di raccolta delle informazioni sono previste per consentire la corretta applicazione delle norme nazionali e locali così come meglio esplicitato nel documento tecnico.
Si sottolinea la necessità di adeguarsi a quanto previsto dalla Legge del 31/12/96 N° 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” entrata in vigore l’8/05/97, in merito alla riservatezza dei dati.
Si invitano le SS.LL. alla puntuale applicazione delle norme contenute nell’allegato documento tecnico, parte integrante della presente circolare, nonché il puntuale invio dei dati nel rispetto delle scadenze indicate .

Distinti saluti.


L’Assessore alla Sanità
Giovanni Bissoni


Referenti regionali per la Scheda di Dimissione Ospedaliera :
Maria Vizioli 051/283327
Giuseppina Lanciotti 051/283327
Floriana Tosetto 051/283327
Monica Merlin 051/283143



                            Bologna, 6 marzo 1998



Prot. 8661 /AGS Ai Direttori Generali
prot. int. n. 1109 /S3/i Ai Direttori Amministrativi
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
degli Istituti Ortopedici Rizzoli

Ai Direttori Sanitari delle
Case di cura private

Ai Referenti dei Sistemi Informativi
e Informatici delle Aziende Sanitarie e
degli Istituti Ortopedici Rizzoli

Ai Responsabili dei Presidi Ospedalieri

Ai Responsabili del Controllo di Gestione
delle Aziende USL e Ospedaliere

e, p.c. Ai Legali rappresentanti
delle Case di cura private

Ai Presidenti delle Associazioni delle
Case di cura private AIOP e ARIS

Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e Province Autonome

Al Servizio Centrale per la
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Sanità

LORO SEDI


Oggetto : Modifiche ed integrazioni alla Circolare n.2 del 9 Febbraio 1998.

In seguito all’incontro del 10 febbraio 1998 avente per oggetto la presentazione della Circolare “Scheda di dimissione ospedaliera - Anno 1998, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e fornire alcuni chiarimenti in merito al contenuto della circolare ed ai controlli di I livello.
Per tale motivo si trasmette in allegato alla Circolare n.2/98 “Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera -Anno 1998” quanto in oggetto da considerare parte integrante della circolare stessa.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Prof. Mario Zanetti







Norme per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera Anno 1998

INDICE


Capitolo 1
Istruzione per la compilazione, la codifica della SDO e attribuzione del DRG pag. 2

Capitolo 2
Sistemi di controllo pag. 17


Allegato : floppy disk con l’aggiornamento delle tabelle di transcodifica delle diagnosi per il Grouper.

Capitolo 1
Istruzioni per la compilazione, la codifica della scheda nosologica e per l’attribuzione dei DRG

Introduzione
La scheda nosologica è parte integrante della cartella clinica di cui assume le stesse valenze di carattere legale ; le informazioni in essa rilevate devono avere obiettivo riscontro e verifica su quest’ultima.
Si ribadisce la necessità di porre la massima attenzione nei confronti della propria organizzazione interna, da parte di ogni singola struttura sia pubblica che privata, ai fini della gestione di un corretto flusso informativo. E’ confermata la necessità che tutte le Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) vengano completate non oltre 10 gg dalla data di dimissione del paziente.
Le informazioni relative ai dati anagrafici sono da rilevare al momento dell’accettazione del paziente compreso “l’onere della degenza”,quest’ultimo non più modificabile durante il periodo di ricovero salvo le correzioni da errori.
La parte della scheda relativa ai dati sanitari deve essere compilata in chiaro, sotto la responsabilità del primario, al momento della dimissione del paziente. I compilatori devono scrivere in modo leggibile e con una terminologia comprensibile ed uniforme per permettere una corretta codifica. La codifica deve essere effettuata preferibilmente da personale sanitario, poiché tale compito richiede una accurata conoscenza delle classificazioni adottate e della terminologia usata. La definizione di tutti i casi di dubbia codifica deve essere risolta ricorrendo al sanitario che ha formulato la diagnosi e compilato la scheda.
Il sistema di classificazione da utilizzare per la codifica delle diagnosi rimane, per tutto il 1998, l’ICD-IX revisione del 1975. La traduzione della classificazione ICD-IX-CM a cura del Ministero della Sanità, non è ancora conclusa e quest’ultima verrà introdotta per la codifica delle diagnosi e degli interventi non appena sarà terminata la revisione.
In previsione di tale introduzione è stato ampliato il formato dei campi relativi alle diagnosi da 4 a 5 caratteri. Si precisa comunque che a garanzia della uniformità di raccolta e descrizione della casistica non saranno accettate schede con diagnosi codificate a cinque cifre :in tal caso le schede verranno scartate. Le tabelle di transcodifica delle diagnosi e interventi necessarie alla 10° versione del Grouper, attualmente in uso, inviate in allegato alla Circolare n°8 del 1997, rappresentano la versione ufficiale fornita dal Ministero e rimangono tuttora valide.

In attuazione alla legge del 31/12/96 N° 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” entrata in vigore l’8/05/97, viene garantita la riservatezza dei dati nel rispetto dell’adozione di misure di sicurezza per salvaguardare le banche dati.

INNOVAZIONI

· Lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione estensiva.
A seguito della Direttiva regionale sui criteri di organizzazione della funzione di Lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione estensiva (Delibera Giunta regionale n°1455 del 28/07/1997 di cui si allega il capitolo relativo ai Sistemi di codifica e modalità di tariffazione) si ribadisce la necessità che i codici dei reparti presenti nella SDO siano allineati con i Flussi Ministeriali modello HSP 12 da cui deriva la mappa ufficiale. Si sottolinea pertanto che tali modelli, inviati all’ufficio competente dall’1 al 15 del mese successivo alla scadenza dei vari trimestri, rappresentano la base per la verifica di validità dei reparti codificati nella scheda nosologica.
· Day Hospital diagnostico.
Risulta indispensabile inserire nel tracciato record un campo relativo alla posizione ticket per le prestazioni diagnostiche effettuate in regime diurno, attualmente regolamentato dalla Delibera della Giunta regionale n.2273 del 17 settembre 1996 contenente le “Linee guida per il corretto funzionamento e potenziamento dei posti letto di assistenza a ciclo diurno (day-hospital)”. Tale nuovo debito informativo viene introdotto per consentire una valutazione della corretta ed uniforme applicazione della norma anche in funzione della compensazione della mobilità sanitaria.
· Traumi.
Per quanto riguarda il campo trauma, deve essere sempre compilato sia che si tratti di 1° ricovero che di ricoveri successivi per la stessa causa. Ciò che permette di distinguere se si tratta di un primo ricovero o ricovero successivo, è il campo relativo a “motivo del ricovero” che va codificato prestando la massima attenzione. Si sottolinea l’importanza di una corretta codifica delle due variabili suindicate non solo per consentire una corretta identificazione dei ‘nuovi casi’, ma anche per garantire la ricostruzione dell’intero percorso sanitario in caso di incidente stradale o infortunio sul lavoro.
· Date.
Un ulteriore modifica del tracciato record è dovuta all’adeguamento delle date con l’inserimento di tutte le cifre relative all’anno (il nuovo formato di tutte le date è GGMMAAAA).

PSICHIATRIA
In merito all’attività di ricovero relativa a questo settore, si è ravvisata la necessità di apportare alcune integrazioni alla SDO con lo scopo di uniformare ed unificare i debiti informativi relativi ai ricoveri presso le Aziende Sanitarie e le Case di Cura. Alla luce di quanto sopra si precisa quanto segue :
n E’ stata aggiunta una ulteriore voce per il campo “Modalità di dimissione” da utilizzare nel caso in cui un paziente al momento della dimissione venga trasferito in strutture residenziali per pazienti psichiatrici (vedi l’elenco dettagliato dei campi con relative modalità di codifica).
n L’introduzione di un nuovo campo TSOGG (vedi tracciato record allegato) permette di valutare la durata di degenza di un ricovero effettuato per un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).
n Al fine di avere una corretta descrizione della casistica trattata, si sottolinea la necessità di rispettare le regole di codifica .
n Tutti i reparti psichiatrici sono tenuti ad indicare i dati relativi all’esecuzione di terapia elettroconvulsivante (elettroshock - TEC), compilando lo spazio relativo ad interventi e procedure con il codice specifico ICD-IX-CM (94.27 Altra terapia con elettroshock). Qualora, durante un ricovero, tale procedura venga eseguita più volte, è necessario ripetere la descrizione con codice relativo e data di esecuzione negli spazi disponibili.


CENTRI DI RIABILITAZIONE EX ART.26 LEGGE 833/78
Risulta necessario utilizzare il flusso informativo della SDO anche per il monitoraggio a livello regionale dell’attività svolta presso i centri di riabilitazione ex art.26 L.833/78, in conformità a quanto previsto dalla Delibera n° 10 del 13/01/98 in merito al recepimento degli accordi locali. Tale obbligo prevede la compilazione e l’invio della scheda di dimissione ospedaliera per tutti i ricoveri effettuati nei suddetti centri compresi quelli effettuati sui posti letto ancora classificati secondo l’ex art.26 L.833/78.A tale scopo sarà necessario introdurre un progressivo che identifica la divisione nell’ambito della medesima disciplina (Es. Ricoveri effettuati nei posti letto di riabilitazione codice di disciplina 56 codice divisione 01, ricoveri effettuati nei posti letto a tutt’oggi riconducibili all’ex art.26 L.833/78 codice di disciplina 56 codice divisione 02.

NEONATO SANO
In applicazione di quanto previsto dal D.M. 30 giugno 1997 : “ Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994”, viene esteso l’obbligo di compilazione della scheda di dimissione ospedaliera anche ai neonati sani ospitati al nido. I contenuti e le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni sono analoghi a quanto previsto per la gestione della scheda di dimissione ospedaliera ( DM 28/12/1991 e DM 26/7/1993).
Dall’01/04/1998 viene esteso l’obbligo di compilazione della SDO anche per il neonato sano ospitato al nido ; l’attivazione di tale flusso necessita di alcune indicazioni :
· Il reparto di ammissione e di dimissione per il neonato sano è il nido che viene codificato col codice 31, indipendentemente che il nido sia funzionalmente legato ad una divisione di Pediatria o di Ostetricia. L’utilizzo di tale codice già previsto dai Flussi ministeriali HSP non comporta l’istituzione di nuovi posti letto.
· La Legge 15 maggio 1997, n°127 : ”Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di nascita”, prevede che la dichiarazione possa essere resa anche presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura nel quale è avvenuta la nascita, entro tre giorni, o comunque entro il termine di 10 giorni innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di nascita o di residenza dei genitori.
· L’identificazione certa del neonato è indispensabile per la validità della scheda di dimissione ospedaliera anche ai fini della compensazione infra ed extraregionale, e valutata la difficoltà di avere il codice fiscale in tempo utile , nei casi in cui al momento della dimissione non sia stato ancora attribuito il codice fiscale dal Ministero delle Finanze andrà indicato il nome - cognome ‘presunto’.Il comune di residenza del neonato è quello della madre.
· La scheda di dimissione ospedaliera sostituisce la scheda CEDAP come debito informativo nei confronti del Servizio Sanitario Regionale. Al fine di mantenere le informazioni presenti nel CEDAP anche nella SDO per la costruzione di indicatori epidemiologici, sono stati previsti nuovi campi nella scheda del neonato al momento della nascita per inserire le informazioni della scheda di dimissione della madre (cod. presidio, sub-cod. stabilimento, n°progressivo scheda relativa al parto). In questo modo si può ottenere un collegamento scheda madre-scheda figlio anche nel caso in cui il neonato o la madre vengano trasferiti in altro presidio ospedaliero. A garanzia di un unico collegamento si precisa che la scheda del neonato (sano o non sano) deve essere compilata nei campi specifici solo al momento della nascita in coincidenza con il parto. Si deduce quindi che i ricoveri successivi alla nascita sono esclusi da tale indicazione ; così come i nati a domicilio o in ambiente extraospedaliero. Tali informazioni sono necessarie per una gestione dei dati a livello regionale in riferimento a quanto sopra, e non saranno utilizzate ai fini della compensazione per la mobilità.
· Nel caso di parti gemellari la sequenza di nascita verrà inserita in un nuovo campo specifico del tracciato. Si ricorda comunque che per ogni nato deve essere compilata una SDO.
· Il neonato sano va descritto utilizzando per la codifica i codici del Settore “Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai Servizi Sanitari” delle categorie “Nati vivi sani secondo il tipo di nascita V30-V39” ad esclusione del V35 “Altro parto multiplo, tutti nati morti” in quanto non oggetto di rilevazione. Si precisa di evitare la descrizione della modalità di parto in quanto non pertinente.

In una prima fase non verrà implementato il controllo sul codice fiscale del neonato, in considerazione anche delle difficoltà organizzative rispetto all’applicazione della legge n.127 del 15 maggio 1997 ; altro elemento che richiede un periodo di osservazione riguarda la presenza del neonato non riconosciuto dalla madre, in tal caso risulta impossibile non solo la sua identificazione ma anche il collegamento con la scheda del parto.

Si ribadisce l’obbligatorietà, in base al Decreto 26 Luglio 1993, nel caso di ricovero per parto, della segnalazione dell’esito, secondo i codici V27 della sezione “Persone che ricorrono ai servizi sanitari in circostanze connesse alla riproduzione e allo sviluppo” della “Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari (codici V) allegata alla Classificazione ICD-IX.






Modalità di trasmissione

Scadenze d’invio dei dati di dimissione :
I trimestre entro il 30 aprile
II trimestre entro il 31 luglio
III trimestre entro il 31 ottobre
IV trimestre entro il 31 gennaio
La banca dati regionale verrà chiusa inderogabilmente entro il 28 febbraio per poter rispondere tempestivamente a tutti gli obblighi istituzionali.


Integrazione e aggiornamento

Integrazioni
Si intende la immissione di schede non ancora entrate in banca dati.
· Insieme alle altre, potranno essere spedite entro e non oltre il trimestre successivo (con posizione contabile=2), pena l’esclusione dalla banca dati. Tale obbligo è conforme anche a quanto definito in sede di conferenza Stato-Regioni relativamente ai criteri di accettabilità ai fini della compensazione della mobilità interregionale.
La scadenza del 28 febbraio 1999 è riferita solo alle integrazioni all’ultimo trimestre.
· I record scartati dalla procedura di immissione dei dati nell’archivio regionale per il mancato rispetto di tutti i controlli logico-formali (controlli di I livello) verranno tempestivamente segnalati all’ospedale inviante per la necessaria correzione e potranno essere rinviati con l’invio dei dati del trimestre successivo (posizione contabile = 2).

Si precisa comunque che la corretta costruzione di un sistema di controllo presso gli ospedali pubblici e privati dovrebbe ridurre a zero la percentuale di schede scartate a livello centrale in fase di caricamento.

Revisione
Si intende la correzione di schede già presenti in banca dati.
· Le schede oggetto di correzione dovranno avere posizione contabile = 3.
Tale valore consente al sistema di caricamento delle schede di sostituire la scheda errata già precedentemente inserita nell’archivio ; se la scheda con posizione contabile 3 non è collegata ad una scheda già entrata in banca dati viene scartata.



Collegamento in rete
L’attuale banca dati nosologica risiede su mainframe al CED della Regione Emilia Romagna. Per la trasmissione delle schede e la loro consultazione, le Aziende Sanitarie si dovranno collegare alla rete regionale (una rete privata che utilizza il protocollo TCP/IP su linee dedicate ad alta velocità), raccordandosi, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, con il CED regionale. Una volta stabilito il collegamento, sarà cura dell’Agenzia Sanitaria Regionale abilitare l’Azienda Sanitaria alla visione e consultazione della banca dati, che avverrà senza costi aggiuntivi per l’Azienda essendo già incluso nel sistema il software di interrogazione (SAS). Sono disponibili anche una serie di report predefiniti sia su Internet (dati consolidati degli anni precedenti), sia nella Intranet regionale (dati dell’anno in corso aggiornati trimestralmente).
Con la collaborazione delle Aziende sarà quindi possibile arrivare in breve tempo a una gestione del flusso informativo interamente via rete, con notevoli vantaggi in termini di tempestività dell’aggiornamento ed elaborazione dei dati. Le Aziende già collegate potranno inviare le schede via FTP previo accordo con il CED regionale, quelle non ancora collegate dovranno continuare ad inviare le schede su dischetto o su nastro con le seguenti modalità :

Caratteristiche fisiche del supporto

1. Dischetti per PC (3.50 72OKB/1.44MB)
Formattazione MS-DOS
Codifica ASCII
Records a lunghezza fissa
Records separati da CR-LF (uno solo)
Nome del file: codice azienda T numero trimestre.A ultime due cifre dell’anno
es. 080101T1.A98 (Azienda di Piacenza Trimestre primo anno 1998)

2. Nastri magnetici :
9 tracce
No label
Densità = 1600 o 6250 bpi
Codifica EBCDIC
Lunghezza record 280
Blocksize 3640


Riportare in etichetta le seguenti informazioni :
Lunghezza del record
Lunghezza del blocco
N.di record contenuti
Codice Azienda
Codice e denominazione dell'istituto di ricovero
Trimestre di riferimento



N.B. Tutte le schede inviate devono essere contenute in un unico file :
schede del trimestre di riferimento - posizione contabile 1,
schede del trimestre precedente al trimestre di riferimento scartate o mai inviate - posizione contabile 2 ,
schede già inviate in banca dati ma da modificare - posizione contabile 3,
schede solo da annullare - posizione contabile 4 (questo valore del campo posizione contabile deve essere utilizzato quando si vuole eliminare definitivamente una scheda dall’archivio centrale senza sostituzione).

I dati devono essere trasmessi alla Agenzia Sanitaria Regionale - Assessorato alla Sanità - Regione Emilia Romagna - V.le Aldo Moro n°38, 40127 BOLOGNA.
Tutte le Aziende Sanitarie e le Case di Cura Private sono tenute a trasmettere i dati su supporto magnetico con allegata lettera di specifica sul contenuto del file.
La trasmissione deve avvenire con periodicità trimestrale rispettando le scadenze sopra indicate.
Si ricorda che i dati, prima di essere trasmessi, devono essere sottoposti a tutti i controlli previsti ed eventualmente corretti al fine di garantire uniformità tra l’archivio regionale e tutti gli archivi periferici.
Il tracciato record in allegato costituisce l’unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse, pertanto tale tracciato ha validità per la compensazione infraregionale.

L‘Agenzia Sanitaria Regionale trimestralmente validerà i DRG dichiarati dalle Aziende Sanitarie e Case di Cura, e comunicherà le schede non entrate in banca dati.
Alle Aziende USL saranno inviati anche file contenenti la :
· mobilità passiva infraregionale,
· mobilità attiva infraregionale
· mobilità attiva interregionale



In allegato alla presente Circolare si trasmette l’aggiornamento delle tabelle di transcodifica delle diagnosi per il Grouper.

TRACCIATO RECORD SCHEDA NOSOLOGICA INDIVIDUALE ANNO 1998
POSIZIONE""NOME""FORMATO""DESCRIZIONE
001-003""AZI""A3""azienda del presidio
004-009""PRESIDIO""I6""codice presidio
010-011""SUBCODICE""A2""codice stabilimento
012-019""NPROGR""I8""n.progressivo di scheda
020-020""REGIMRIC""I1""regime di ricovero
021-036""CODIND""A16""codice fiscale
037-037""SESSO""I1""sesso
038-038""STATOCIV""I1""stato civile
039-044""COMUNASC""I6""comune di nascita
045-052""DATANASC ""I8""data nascita
053-058""COMUNRES""I6""comune di residenza
059-061""REGASS""I3""regione assistenza
062-064""USLASS""I3""azienda di assistenza
065-080""CODMED""a16""codice medico base o codice fiscale medico di base
081-081""TRAUMA""I1""eventuale trauma
082-082""LUOGO""I1""luogo del trauma
083-083""ONEREDEG""I1""onere della degenza
084-091""DATARIC""I8""data ricovero
092-095""REPARTAM""A4""reparto di ammissione
096-096""TIPORIC""I1""tipo di ricovero
097-097""PROPRIC""I1""proposta di ricovero
098-098""MOTIVRIC""I1""motivo di ricovero
099-106""DATATRF1""I8""data I° trasferimento
107-110""REPTRF1""A4""reparto 1° trasferimento
111-118""DATATRF2""I8""data 2° trasferimento
119-122""REPTRF2""A4""reparto 2° trasferimento
123-130""DATATRF3""I8""data 3° trasferimento
131-134""REPTRF3""A4""reparto 3° trasferimento
135-142""DINTPRIN""I8""data intervento principale
143-146""INTPRIN""A4""codice intervento principale
147-154""DINTERV1""I8""data altro intervento chirurgico
155-158""INTERV1""A4""codice altro intervento
159-166""DINTERV2""I8""data altro intervento chirurgico
167-170""INTERV2""A4""codice altro intervento
171-178""DINTERV3""I8""data altro intervento chirurgico
179-182""INTERV3""A4""codice altro intervento
183-183""TIPODIM""I1""modalità di dimissione
184-184""AUTOPS""I1""riscontro autoptico
185-189""DIAPRINC""A5""diagnosi principale
190-194""PATCONC1""A5""patologia concomitante 1