Protocollo
633
Data
28/10/1998
Categorie
Invio circolare regionale n.10/98 - Legge regionale n.34/98
28 ottobre 1998
Prot n. 633/98
Ai legali rappresentanti
Case di Cura regione ER
LORO SEDI
OGGETTO: Invio circolare regionale n. 10/98 – Legge regionale n. 34/98.
Facendo seguito alla precedente nostra prot. n. 576/98 del 17.09.98 ed al fax inviatovi in 27 u.s. trasmettiamo in allegato la circolare regionale n. 10/98 (in coda a questo documento) e la legge regionale n. 34 del 12.10.98 in materia di accreditamento.
Cordiali saluti.
A.I.O.P. REGIONALE
IL PRESIDENTE (Rag. Lorenzo Orta)
CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO ALLA SANITA'
Bologna 26 Ottobre 1998
Prot. n. 43752 /BAS
TG/rc
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Regione Emilia Romagna
Ai Direttori Generali delle Aziende
UU.SS.LL. ed Ospedaliere
della Regione Emilia Romagna
Ai Responsabili dei Dipartimenti
Prevenzione delle AUSL
della Regione Emilia Romagna
Loro Sedi
Circolare n. 10
Oggetto: Legge Regionale n. 34 del 12/10/1998: “ Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14/1/1997, nonchè di
funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività
socio-sanitaria e socio- assistenziale.”
La Legge Regionale indicata in oggetto approvata dal Consiglio Regionale nella seduta sul 3 Settembre 1998 e pubblicata sul BUR n. 130 del 15/10/98, regolamenta il processo di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Con la suddetta Legge Regionale, vengono abrogate, tra l’altro, le Leggi Regionali n. 2/1980 e n. 10/1995 concernenti la prima la “Disciplina per l’apertura, l’esercizio e le convenzioni delle Istituzioni Sanitarie di carattere privato”, la seconda la “Denominazione e definizione dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati e la determinazione dei requisiti per la loro apertura ed esercizio”.
L’ abrogazione delle richiamate Leggi comporta, di conseguenza, la decadenza della Commissione tecnica-consultiva regionale prevista dall’art.2 della Legge n.10/1995, in quanto, la nuova legge, ferma restando la competenza dei Comuni per il provvedimento di autorizzazione, demanda l’esercizio dell’attività istruttoria concernente l’accertamento dei requisiti, al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL competente per territorio. Tale attività è esercitata con l’ausilio di una apposita Commissione di esperti anche esterni che, nominata dal Direttore Generale, e composta in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, è presieduta dal Responsabile del Dipartimento stesso.
La decadenza della Commissione tecnico-consultiva regionale, non permetterebbe a questo Assessorato, pertanto, di pronunciarsi sulle pratiche pervenute e regolarmente istruite dai Servizi di Igiene Pubblica sulla base delle disposizioni precedentemente vigenti.
Non essendo previste nell’ambito delle norme transitorie le modalità di gestione delle casistiche pendenti, occorre fare ricorso ai principi di carattere generale con particolare riferimento a quello riguardante la irretroattività dell’efficacia della legge sancita dall’articolo 11 del Codice Civile.
Inoltre la natura in gran parte procedurale della nuova normativa e la espressa previsione di provvedimenti di competenza regionale che si pongono quali pregiudiziali rispetto alla efficacia di talune norme (vedi in particolare l’art.3, 3°comma e l’art.4, 2°comma) rafforzano la necessità di regolamentare in via amministrativa la fase di passaggio tra i due regimi.
Tale esigenza è motivata dalla necessità di evitare per un verso di ledere legittimi interessi maturati in vigenza della precedente disciplina, per l’altro di provocare ritardi e inadempienze da parte di organi della P.A..
Ciò posto, sul piano operativo si ritiene indispensabile stabilire una data certa e tassativa entro cui esaurire, secondo la pregressa disciplina,tutte le pratiche pendenti al fine di consentire, nel frattempo, il perfezionamento del percorso procedurale previsto dalla Legge per l’operatività degli organismi di nuova istituzione.
In forza di quanto sopra , pertanto, le istanze di autorizzazione già pervenute agli uffici competenti e regolarmente protocollate alla data del 29/10/98, di entrata in vigore della Legge Regionale n. 34, continueranno a seguire l’iter procedurale stabilito dalle precedenti disposizioni che, come noto, comportano, tra l’altro, il parere obbligatorio della Commissione tecnico-consultiva di cui all’art.2 della L.R. 10/85.
I relativi adempimenti di competenza dei Servizi di Igiene Pubblica , dovranno inderogabilmente essere completati entro il 20 novembre p.v. e pervenire a questo Assessorato entro il successivo 30 novembre al fine di acquisire il previsto parere della Commissione tecnico-consultiva entro il mese di dicembre corrente anno.
Le istanze prodotte dagli interessati in data successiva al 29 ottobre p.v., dovranno essere valutate sulla base della nuova disciplina anche se, al fine di consentire ai Dipartimenti di Prevenzione e alle Commissioni previste dall’art.4 della nuova Legge, di espletare con la massima tempestività possibile, i compiti ad essi demandati dalla Legge, appare opportuno dar corso ai primi adempimenti istruttori da parte dei Servizi di Igiene Pubblica competenti per territorio.
Con riserva di ulteriori comunicazioni in merito, si inviano distinti saluti.
L’ASSESSORE ALLA SANITA’
Giovanni Bissoni
