Protocollo
125
Data
08/02/1999
Categorie
Allegati
nessunologin
Primi provvedimenti applicativi della L.R. N. 34/1998
OGGETTO PRIMI PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA L.R. N. 34/1998.
Prot. n. (OSP/99/1010)
____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la Legge Regionale n. 34/98 avente ad
oggetto "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione
del DPR 14/1/1997, nonchè di funzionamento di strutture
pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e
socio-assistenziale", di seguito indicata solo come legge
regionale;
Preso atto che le complesse procedure oggetto di
regolamentazione riguardano argomenti aventi una unica
finalizzazione, che possono peraltro essere tra loro rag-
gruppati a seconda delle diverse problematiche cui sono
riferiti e precisamente:
a) Per gli aspetti autorizzatori:
______________________________
a.1) declaratoria dei requisiti relativi alle diverse
tipologie di strutture sanitarie, cui subordinare il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
attività. Tali requisiti possono anche avere carattere
integrativo rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal
DPR 14/1/1997 (art. 1, comma 2);
a.2) approvazione di procedure differenziate per le strut-
ture di nuova istituzione e per quelle già in eserci-
zio. Tali procedure sono svolte, per le competenze
istruttorie, da organismi costituiti presso i Diparti-
menti di Prevenzione delle Aziende USL, come previsto
dall'art. 4, comma 2, della legge regionale, sulla base
di specifici indirizzi regionali entro tempi predefi-
niti, e, per le competenze istituzionali, ai Comuni e
alle Aziende USL nell'ambito di un quadro di riferi-
mento definito dalla regione (artt. 3, 4 e 7);
a.3) realizzazione della anagrafe delle strutture sanitarie
autorizzate, in sede di prima istituzione e a regime;
b) Per gli aspetti relativi all'accreditamento:
____________________________________________
b.1) accreditamento, subordinato al possesso dell'auto-
rizzazione, di cui all'art. 1 della legge regionale,
quale presupposto per la instaurazione dei rapporti di
cui ai commi 5 e 7 dell'art. 8 del D.Lgv. 502/92
secondo indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale,
- 1 -
sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta
stessa, da effettuarsi secondo le procedure stabilite
dall'art. 9, previa apposita domanda inoltrata dagli
interessati alla Regione;
b.2) accreditamento transitorio, di cui all'art. 12, subor-
dinato alla presentazione di apposita domanda corredata
dall'autocertificazione di cui all'art. 7, comma 3;
b.3) pubblicazione annuale dell'elenco delle strutture
accreditate.
Valutata l'opportunità di trattare compiutamente
con il presente provvedimento, le tematiche prima eviden-
ziate sotto la lettera a) circa gli aspetti autorizzatori e
di rinviare a successivo provvedimento gli adempimenti
relativi alle tematiche di cui alla lettera b), (con esclu-
sione di quelle di cui alla lettera b.2), concernenti le
procedure di accreditamento transitorio), stante la neces-
sità del loro coordinamento con la programmazione di cui al
Piano Sanitario Regionale in corso di emanazione;
Ritenuto, pertanto, per quanto riguarda il prece-
dente punto a.1) di approvare, stante la complessità della
materia, la natura della valutazione e le esigenze di
uniformità della valutazione stessa, la declaratoria dei
requisiti sotto forma di Manuale dell'utente, a corredo ed
integrazione dei requisiti di cui al D.P.R. 14/1/97. Il
medesimo documento costituisce la base per la compilazione
della autocertificazione, ed evidenzia i requisiti organiz-
zativi, strutturali, tecnologici generali, applicabili ad
ogni tipologia di struttura sanitaria e quelli specifici
relativi alle strutture di cui al D.P.R. 14/1/97, con le
eccezioni di:
- presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti
portatori di disabilità fisiche, psichiche e senso-
riali;
- strutture di riabilitazione e strutture educativo-
assistenziali per i tossicodipendenti;
- residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.);
- come da allegato n. 1 -
e di rinviare invece ad uno o più successivi atti l'ap-
provazione dei requisiti relativi ai settori di attività
specialistiche non compresi nell'elenco sopra menzionato,
puntualizzando nel contempo che, i requisiti di cui alla
- 2 -
declaratoria stessa non trovano immediata applicazione nei
casi previsti dal 4¢ comma dell'art.1 della legge regionale.
Richiamato, relativamente alle casistiche sopra
evidenziate, l'obbligo, ai sensi dell'ultimo alinea dello
stesso 4¢ comma dell'art. 1 della legge regionale, di ade-
guamento secondo le modalità e nei tempi stabiliti al
successivo art. 7;
Ritenuto, per quanto riguarda il precedente punto
a.2):
- di approvare, ai sensi dell'art. 3, 3¢ comma, quale
parte integrante del presente provvedimento (All. 2),
il modello di domanda da inoltrarsi al Comune terri-
torialmente competente, da parte di chiunque, soggetto
pubblico o privato, intenda aprire, ampliare o tra-
sformare strutture sanitarie rientranti nella legge in
argomento, con esclusione, transitoriamente, delle
trasformazioni conseguenti alla programmazione regio-
nale e locale, ed agli ampliamenti in corso di cui al
4¢ comma dell'art. 1, delle quali si è detto nel punto
precedente;
- di semplificare e coordinare le procedure di auto-
rizzazione nei casi in cui siano interessate dal
medesimo procedimento più strutture fisiche collegate
tra di loro da un'unica organizzazione, stabilendo che
la fase istruttoria relativa all'accertamento del
possesso dei requisiti da parte delle diverse strutture
fisiche, sia unificata presso il Dipartimento di
Prevenzione, il quale, al termine della stessa, prov-
vederà a trasmettere al Comune competente il parere
relativamente alla/e struttura/e ubicata/e sul proprio
territorio, ai fini dell'emanazione dei relativi
provvedimenti, ciò in quanto il D.P.R. 14.1.97 intro-
duce una distinzione fra struttura organizzativa e
struttura fisica, con la conseguenza che più strutture
fisiche ancorchè dislocate in zone diverse dello stesso
territorio comunale o di Comuni diversi, possono essere
ricondotte ad un'unica responsabilità direzionale sul
piano organizzativo e gestionale;
- di prevedere che laddove l'integrazione organizzativa e
funzionale tra strutture ubicate in Comuni diversi
superi l'ambito territoriale di competenza di un
singolo Dipartimento di Prevenzione, ferma restando la
competenza del Comune di ubicazione della/e struttura/e
per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione,
la relativa attività istruttoria sia espletata da parte
- 3 -
delle diverse Commissioni competenti per territorio in
coordinamento tra di loro;
Ritenuto inoltre, per ciò che attiene l'attività
istruttoria della Commissione istituita presso il Dipar-
timento di Prevenzione dell'AUSL territorialmente competente
ai sensi dell'art. 4:
- che, al fine di garantire l'omogeneità della compo-
sizione delle Commissioni e la presenza in esse delle
competenze professionali fondamentali con riferimento a
tutte le categorie di requisiti da accertare, ogni
Commissione sia composta da almeno 6 esperti, oltre al
Presidente, aventi documentate competenze ed esperienze
rispettivamente in materia di: edilizia sanitaria,
impiantistica generale, tecnologie sanitarie, igiene ed
organizzazione sanitaria, organizzazione e sicurezza
del lavoro, sistemi di gestione della qualità
- che con dette competenze, assicurate da esperti anche
esterni all'organico del Dipartimento di Prevenzione e
della stessa Azienda USL in misura di almeno un terzo
dei componenti, la Commissione, presieduta dal Respon-
sabile del Dipartimento di Prevenzione, sia validamente
e stabilmente costituita e si configuri quale "organo
tecnico consultivo" di tutti i Comuni del territorio di
riferimento della Azienda USL per l'esercizio della
funzione autorizzatoria;
- che ciascuna Commissione duri in carica 5 anni;
- che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, in
qualità di Presidente della Commissione, assicuri la
tenuta di un apposito registro di verbalizzazione
dell'attività e dei pareri della Commissione stessa;
- che il gruppo ispettivo di cui al 3¢comma, attivato da
parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione,
in relazione alla tipologia e dimensioni della strut-
tura o dell'attività per la quale è stata richiesta
l'autorizzazione o rispetto alle quali deve essere
verificato l'adeguamento ai requisiti minimi, oltre ad
essere formato da membri della Commissione, potrà
essere integrato da esperti esterni alla Commissione
stessa, purchè in possesso di:
a) competenze specialistiche-professionali nel
settore;
- 4 -
b) conoscenze del modello di verifica di cui al
D.P.R. 14.1.97, alla L.R. n. 34/1998 e relativi
provvedimenti applicativi;
c) esperienze nelle tecniche di verifica ispettiva;
d) esperienze di gestione/verifica già effettuate nel
settore, preferibilmente maturate attraverso la
partecipazione ai corsi formativi della Agenzia
Sanitaria Regionale;
- che, la Commissione ed il Gruppo ispettivo non eserci-
tano funzioni di Polizia Giudiziaria, ed il Gruppo
ispettivo esaurisce i propri compiti con la trasmis-
sione alla Commissione delle risultanze scritte in
ordine agli accertamenti eseguiti;
- che sia l'attività di accertamento di cui all'art. 4,
che quella di verifica e controllo attribuita ai Comuni
e alla Regione dal successivo art. 5, riguardano il
possesso dei requisiti per l'ottenimento e/o manteni-
mento, da parte delle singole strutture, della speci-
fica autorizzazione al funzionamento, senza con ciò
interferire con l'attività di vigilanza autonomamente
attribuita dalla legge in capo ai Dipartimenti di
Prevenzione e alle loro articolazioni, ai sensi
dell'art. 43 legge 833/1978, DPR 502/92, 517/93 e
successive modificazioni ed integrazioni, e L.R.
19/1982;
Valutata l'opportunità di prevedere in sede di
prima applicazione delle procedure di cui alla legge in
esame, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi e
superare possibili difformità comportamentali da parte delle
Commissioni facenti capo ai Dipartimenti di Prevenzione
delle singole Aziende USL, una forma di coordinamento
permanente da parte del competente Assessorato Regionale
alla Sanità, esercitata dal Direttore Generale alla Sanità
della Regione Emilia Romagna anche attraverso il contributo
dei Servizi competenti dello stesso Assessorato; tale
coordinamento provvederà, con cadenza almeno mensile, a
fornire il necessario supporto, anche interpretativo, al
lavoro decentrato delle Commissioni;
Preso atto che ai sensi dell'art. 7 della legge
regionale, i rappresentanti legali delle strutture pubbliche
in esercizio e quelle private autorizzate alla data di
entrata in vigore della legge stessa, in quanto tenuti ad
adeguarsi ai requisiti così come definiti dalla Giunta
Regionale con il presente provvedimento, entro i termini
- 5 -
previsti devono inoltrare al Comune territorialmente compe-
tente apposita autocertificazione che documenti lo stato
delle rispettive strutture nonchè il programma degli even-
tuali adeguamenti necessari con evidenziazione dei tempi di
adeguamento nei termini indicati dalla medesima normativa
per ciascuna tipologia di requisiti e che, a fini di omoge-
neità, si rende opportuno procedere all'approvazione di uno
schema tipo di modello di autocertificazione, costituito
dallo schema di cui all'Allegato n. 3, completato dai
modelli di cui all'Allegato n. 1 (Manuale dell'utente),
adeguatamente compilati nelle parti interessate, in analogia
a quanto previsto al 1¢ comma dell'art. 5 riguardante le
verifiche quadriennali;
Ritenuto, per quanto riguarda il precedente punto
a.3), in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della
legge regionale, di stabilire:
- che i Comuni entro 15 giorni dalla data di adozione dei
provvedimenti di competenza emessi ai sensi dell'art. 3
a favore dei soggetti, pubblici o privati, per le
strutture di nuova istituzione e ai sensi dell'art. 7,
comma 4, per le strutture private già autorizzate o
pubbliche già in esercizio alla data di entrata in
vigore della legge stessa, trasmettano all'Azienda USL
territorialmente competente, i dati identificativi
delle strutture autorizzate e gli estremi dei relativi
provvedimenti;
- che l'Azienda USL realizzi l'anagrafe delle strutture,
pubbliche e private, autorizzate ad esercitare attività
sanitarie sul proprio territorio, utilizzando i dati
ricevuti dai singoli Comuni;
- che i dati anagrafici raccolti presso ciascuna Azienda
USL, in quanto parte della più generale anagrafe
regionale delle strutture sanitarie, debbano essere
accessibili attraverso la rete telematica regionale
secondo un programma tecnico-operativo che sarà appo-
sitamente definito;
- che, al fine di istituire l'anagrafe provvisoria delle
strutture pubbliche e private in esercizio alla data di
entrata in vigore della legge, i rispettivi rappresen-
tanti legali, in sede di presentazione del modello di
autocertificazione di cui al 3¢ comma dell'art. 7,
trasmettano al Comune competente per territorio, le
informazioni riferite agli elementi di cui sopra,
utilizzando allo scopo il Modulo, All. n. 4 parte
- 6 -
integrante del presente provvedimento, dal quale
emergano i seguenti elementi:
- titolarità, denominazione e sede della struttura;
- tipologia della struttura ed elenco delle funzioni
autorizzate;
- responsabile della Direzione Sanitaria;
- contesto organizzativo e funzionale di cui la
struttura fa eventualmente parte integrante (ad
esempio: presidio, ecc.);
Tali moduli saranno trasmessi dal Comune alla Azienda USL
unitamente ai modelli di autocertificazione;
Ritenuto infine di puntualizzare che le procedure
di accreditamento di cui agli artt. 8 e seguenti riguardano
esclusivamente i soggetti in possesso dell'autorizzazione di
cui all'art. 1 della legge regionale, conseguita eventual-
mente al termine del percorso di adeguamento definito sulla
base degli elementi espressi in precedenza, ai sensi
dell'art. 7;
Ritenuto, in applicazione di quanto disposto
dall'art. 12, di puntualizzare che la domanda compilata sul
Modulo allegato, finalizzata alla adozione da parte della
Giunta Regionale, della deliberazione di attribuzione alle
strutture private dell'accreditamento transitorio di cui
alla lettera b) del citato art. 12, possa essere inoltrata
anche con riserva di integrare successivamente
l'autocertificazione relativamente alle attività sanitarie
per le quali , entro la prevista scadenza, non fossero
ancora stati emanati i provvedimenti di cui al 2¢ comma
dell'art. 2;
Dato atto che i requisiti di cui all'allegato n. 1
al presente provvedimento, assumono, ai sensi del 2¢ comma
dell'art. 1 della legge regionale, anche natura integrativa
rispetto a quelli previsti dal D.P.R. 14.1.1997, per cui in
forza del 3¢ comma del successivo art. 7, la decorrenza dei
termini di 120 giorni stabiliti dallo stesso art. 7 e dal 2¢
comma dell'art. 12, debbano farsi coincidere con la data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del pre-
sente provvedimento e non con quella di entrata in vigore
della legge regionale;
Valutato, infine, che per evitare soluzioni di
continuità relativamente ai procedimenti autorizzatori
- 7 -
concernenti l'esercizio di attività sanitarie da parte dei
privati, sia opportuno continuare a ritenere vigenti i
requisiti e relative modalità procedurali stabilite in
applicazione del quadro normativo preesistente, ferma
restando la necessità di ricondurre anche tali eventuali
autorizzazioni nell'ambito del processo di riconferma di cui
all'art. 7 della legge regionale n. 34/1998. Ciò fino alla
data in cui gli interessati privati siano messi in condi-
zione di conoscere i requisiti stabiliti dal presente
provvedimento coincidente con la data di sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale Regionale;
Dato atto del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione espresso
dalla Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri, dr.ssa
Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della delibera-
zione di Giunta Regionale n. 2541 del 4 luglio 1995;
Dato atto del parere favorevole in ordine alla
legittimità della presente deliberazione espresso dal
Direttore Generale alla Sanità, dott. Tiziano Carradori, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19
novembre 1992, n. 41 e della deliberazione di Giunta Regio-
nale n. 2541 del 4 luglio 1995;
Acquisito il parere della Commissione Consiliare
"Sicurezza Sociale" espresso nella seduta del 5.2.1999;
Su proposta dell'Assessore alla Sanità
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di approvare la declaratoria dei requisiti minimi per
l'autorizzazione delle strutture sanitarie contenuta
nell'allegato n. 1 ("Manuale dell'utente"), parte
integrante della presente deliberazione, comprensiva
dei requisiti integrativi di cui all'art. 1, comma 2,
della legge regionale 12/10/1998, n. 34;
2) di rinviare ad uno o più specifici provvedimenti
successivi la declaratoria dei requisiti riguardanti
l'esercizio delle funzioni non contemplate dall'alle-
gato di cui al precedente punto 1);
3) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R.
n. 34/1998, il modello della domanda per il rilascio
dell'autorizzazione per il funzionamento di strutture
- 8 -
sanitarie, di cui all'allegato n. 2, parte integrante
della presente deliberazione;
4) di stabilire che la fase istruttoria delle procedure di
autorizzazione sia condotta secondo le modalità indi-
cate in premessa alla presente deliberazione e con-
traddistinte dal riferimento al punto a.2), in parti-
colare per quanto riguarda: l'unificazione degli
accertamenti relativi a più strutture fisiche collegate
tra di loro sul piano organizzativo; la composizione e
la durata della "Commissione di esperti", &
