Presentazione
- Presentazione
- Statuto
Statuto
Art.1 - Denominazione
Tra le Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione (Case di cura, ospedali privati anche a gestione mista pubblico-privato, IRCCS, Presidi, Centri di Riabilitazione e RSA previo parere della Sede Regionale di competenza sul carattere prevalentemente sanitario), esistenti nel territorio della Repubblica Italiana ed autorizzata dagli Organi competenti è costituita un'Associazione con la denominazione "Associazione Italiana Ospedalità Privata" - A.I.O.P..
Art.2 - Natura dell’Associazione
L'Associazione è l'espressione unitaria delle Istituzioni Sanitarie aderenti, che rappresenta nel loro complesso.
Essa non ha scopi di lucro, ed è apartitica.
Art.3 - Sede e Struttura
L'Associazione è strutturata nella Sede Nazionale in Roma, nelle Sedi delle Regioni e delle Provincie Autonome, nonché nelle Sedi provinciali ove costituite.
Art.4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'art. 2272 del C.C., in quanto applicabile.
Art.5 - L'Associazione:
a) tutela i diritti e le legittime aspettative delle Istituzioni Sanitarie Private di ricovero, cura e riabilitazione, sviluppa la loro qualificazione, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale;
b) promuove e coordina le iniziative che giovino al potenziamento e alla valorizzazione della funzione sanitaria e sociale esplicata dall'ospedalità privata; favorendo il diritto dei pazienti di fruire di prestazioni sanitarie efficienti e qualificate;
c) persegue la diretta partecipazione, in Sede nazionale e periferica, all'elaborazione ed attuazione dei programmi e delle normative in materia sanitaria;
d) effettua studi ed indagini intesi ad impostare e risolvere i problemi inerenti alla migliore struttura delle Istituzioni Sanitarie private aderenti, anche in relazione al loro inserimento nell'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
e) tratta i problemi concernenti i rapporti di lavoro del personale medico e non medico, con particolare riferimento alla specifica destinazione ed alle caratteristiche delle Istituzioni Sanitarie private aderenti e stipula i relativi contratti ed accordi nazionali, provvedendo altresì, in sede periferica, agli interventi necessari per garantire l'unità di indirizzo e di attuazione;
f) favorisce la solidarietà e la collaborazione tra Istituzioni Sanitarie associate;
g) assiste e tutela le singole Istituzioni Sanitarie associate;
h) agisce anche in giudizio per la tutela degli interessi delle Istituzioni Sanitarie private aderenti;
i) costituisce e mantiene, anche con rapporto federativo, con enti, associazioni e comitati, a livello nazionale ed internazionale, ogni rapporto necessario od utile alla realizzazione degli scopi associativi;
l) favorisce nei riguardi di altre strutture socio-sanitarie le adesioni utili ad aumentare la propria rappresentatività;
m) comunica alle Istituzioni Sanitarie associate ed illustra le leggi, i regolamenti, le circolari informative e quanto altro interessi le stesse.
Art.6 - Adesione all’Associazione
Ciascuna Istituzione Sanitaria, di cui all'art. 1, per associarsi, deve presentare alla Sede Nazionale, tramite la Sede della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente, che con il proprio parere la inoltra alla Sede Nazionale, una domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda - da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - deve indicare la denominazione e la sede, il proprietario (persona fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il Direttore Sanitario, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio, il numero dei posti letto autorizzati, le specialità praticate e, ove esista, il riconoscimento dell'accreditamento istituzione o provvisorio.
Qualora il proprietario della Istituzione Sanitaria od il legale rappresentante dell'ente proprietario di essa intendano conferire ad altra persona l'incarico di rappresentarla stabilmente nell'Associazione e di assumere eventualmente cariche sociali, con esclusione dell'Aiop Giovani, deve essere depositata allo scopo una procura conferita per atto notarile o per scrittura privata autenticata dal Notaio, contenente il mandato specifico in tal senso.
L'iscrizione ha effetto dalla data della delibera di accettazione da parte del Comitato Esecutivo.
Ove all'accoglimento di essa ostino particolari ragioni, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione alla Istituzione Sanitaria che, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Questo emana la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
L'adesione all'Associazione comporta di diritto l'iscrizione della Istituzione Sanitaria alla Sede Regionale AIOP (o della Provincia autonoma), nella quale ha sede l'unità operativa. Non è consentita l'iscrizione alla sola Sede Regionale (o della Provincia autonoma).
Possono inoltre aderire Associazioni di strutture impegnate nel Sanitario (poliambulatori, day-surgery, Case di riposo, Centri Dialisi, Comunità terapeutiche psichiatriche....).
Art.7 - Diritti e Doveri
L'Istituzione Sanitaria associata è tenuta al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, a norma del presente Statuto. Solo se resta in regola con il pagamento delle quote associative dovute, l'Istituzione Sanitaria associata ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e periferiche e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e tutela previste fra gli scopi sociali.
L'Istituzione Sanitaria associata, oltre ad essere tenuta all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente Statuto, ha l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate o stipulate dagli organi dell'Associazione, non può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa nè può stipulare contratti collettivi aziendali di lavoro - sia normativi che economici - in deroga o in contrasto con i contratti o gli accordi collettivi conclusi a livello nazionale.
Art.8 - Cessazione da Socio
L'appartenenza all'Associazione ha termine:
1) per recesso, da esercitarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
2) per cessazione definitiva di attività dell'Istituzione Sanitaria;
3) per espulsione determinata da inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione.
L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal Comitato Esecutivo. Contro il provvedimento di espulsione - che deve essere motivato - l'Istituzione Sanitaria può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il Collegio dei Probiviri pronunzia la sua inappellabile decisione entro sessanta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.
La cessione della proprietà dell'Istituzione Sanitaria - o la costituzione di diritti reali su di essa - non interrompe l'impegno associativo contratto dal cedente, impegno che si trasmette quindi di diritto al cessionario.
Art.9 - Organi centrali dell’associazione
Organi centrali dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Presidente Nazionale;
3) il Consiglio Nazionale;
4) il Comitato Esecutivo;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il Collegio dei Probiviri.
Art.10 - Assemblea
L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate o dai loro delegati stabilmente, come previsto all'art. 6.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce annualmente, entro il mese di maggio, su convocazione del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere/dovere di convocarla.
Il Presidente stesso può altresì convocare l'Assemblea, di propria iniziativa, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Deve inoltre, entro sette giorni, disporre la convocazione quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o da un numero di Soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivi dell'Associazione.
La richiesta di convocazione da parte di membri del Consiglio Nazionale o di Soci deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di inadempienza da parte del Presidente Nazionale, provvede, accertata la regolarità della richiesta, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.
Esso deve contenere l'ordine del giorno e gli estremi della seconda convocazione, che può essere fissata anche in ora diversa della stessa giornata. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni, con avviso telegrafico o via fax.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, ha luogo di regola a Roma, salvo diversa deliberazione del Consiglio Nazionale può essere convocata in altra sede purchè nel territorio dell'Unione Europea.
Art.11 - Voto e validità
Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato per cui paga la quota associativa.
Può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, oppure da un non socio purché munito di delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e convalidata dal Presidente Regionale competente per territorio.
Il Socio non può avere più di cinque deleghe, il non Socio può avere soltanto una delega, come sopra convalidata.
L'Assemblea, in apertura di seduta, elegge una Commissione di verifica dei poteri composta da tre membri e, quindi, il Presidente ed il Segretario, nonché due scrutatori.
Il sistema di votazione è quello dell'alzata di mano, salva diversa previsione del presente Statuto o diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli Associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali.
Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto sono valide solo se approvate almeno dalla metà più uno dei voti totali dell'Associazione aventi diritto di partecipare effettivamente all'assemblea deliberante con conseguente dei voti di pertinenza degli associati non aventi diritto di partecipare all'assemblea.
Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.
Art.12 - Poteri dell’Assemblea
L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
In Sede Ordinaria
1) Determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
2) delibera sulla relazione annuale;
3) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della quota annuale nazionale;
4) conferisce le cariche sociali secondo le disposizioni del presente Statuto;
5) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
6) elegge, con il 60% dei voti dei presenti, per la durata di tre anni, due Consiglieri Nazionali.
In Sede Straordinaria
7) Delibera in merito ad eventuali modifiche del presente Statuto ed all'eventuale scioglimento dell'Associazione.
Art.13 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente dell'Associazione è eletto tra i Soci dall'Assemblea Generale. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore triennio. Alla cessazione dalla carica fa parte di diritto, per un triennio, del Consiglio Nazionale.
Il Presidente ha le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione, e ne è responsabile. In particolare:
1) sovraintende all'attività degli organi associativi e la controlla;
2) promuove e dirige l'attività dei servizi e degli uffici;
3) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, distribuendo all'interno di quest'ultimo i compiti di cui all'ultimo comma dell'art. 17;
4) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso, difensori ad litem ed ha la firma sociale con facoltà, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, di nominare procuratori per singoli atti.
In caso di sua assenza od impedimento temporanei le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente. Nei casi predetti allo stesso vengono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale.
Art.14 - Consiglio Nazionale e sua composizione
Il Consiglio Nazionale è costituito:
- dal Presidente Nazionale;
- dai Presidenti delle Sedi Regionali e dai Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e Bolzano;
- dai Vice Presidenti delle Sedi Regionali con almeno 2.000 posti letto associati;
- dai componenti designati - mediante deliberazione della propria Assemblea - da ciascuna Regione con almeno 4.000 posti letto associati in ragione di uno per ogni 1.500 posti letto oltre i primi 2.500;
- dagli ex Presidenti Nazionali, a termini dell'art. 13;
- da due membri, tra i Soci, eletti dall'Assemblea Generale annuale, ai sensi del precedente art. 12 punto 6);
- da quattro componenti designati dall'Aiop Giovani.
Il Presidente Nazionale, i Presidenti ed i Vice Presidenti Regionali, i Presidenti delle Sedi Provinciali di Trento e di Bolzano e i rappresentanti dell'Aiop Giovani fanno parte del Consiglio Nazionale fino a quando non cessino dalle rispettive cariche e non siano sostituiti dai nuovi eletti; gli altri membri restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Art.15 - Convocazione – Voto e validità
Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti ovvero di almeno tre membri del Comitato Esecutivo.
In ogni caso il Presidente Nazionale dovrà curare che si riunisca almeno una volta ogni bimestre.
La convocazione avviene normalmente mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni liberi prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza, il termine di cui al comma precedente può venire ridotto a tre giorni, provvedendosi - occorrendo - anche a mezzo fax e/o e-mail.
Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Per le Sedi Regionali rappresentate nel Consiglio Nazionale dal solo Presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo e su sua delega, interviene il Vice-Presidente.
Ogni componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità si intende approvata la deliberazione cui ha aderito il Presidente Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per teleconferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che agli stessi sia consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente nella trattazione degli argomenti in discussione, nonché di prendere visione, in tempo reale, dei documenti eventualmente esibiti nel corso della trattazione.
I componenti il Consiglio Nazionale che partecipano alle riunioni tramite teleconferenza o videoconferenza si considerano, di fatto, presenti, a tutti gli effetti.
La riunione del Consiglio Nazionale tenuta per teleconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, i quali curano la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale, nel quale, tra l'altro, deve essere espressamente dato atto dell'esistenza e della verifica delle condizioni innanzi indicate.
Art.16 - Poteri del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale:
1) elegge nel suo ambito l'Amministratore Tesoriere, un Vice Presidente e quattro altri componenti del Comitato Esecutivo. Essi durano in carica tre anni - salvo che non decadano da Consiglieri Nazionali - e sono rieleggibili;
2) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
3) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente Nazionale, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea;
4) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Comitato Esecutivo, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
5) indica i criteri di massima per il funzionamento delle Sedi periferiche, alla stregua delle loro dimensioni e caratteristiche, in modo che esse siano in grado di svolgere le loro funzioni;
6) può impegnare l'Associazione nella costituzione o partecipazione in Società di capitale con oggetto sociale rientrante tra gli scopi associativi di cui l'Aiop deve mantenere il controllo societario;
7) rimette al Collegio dei Probiviri la determinazione di soluzioni relative a particolari questioni che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci o tra i soci stessi su temi di carattere associativo.
Approva o ratifica i contratti collettivi nazionali di lavoro o gli accordi stipulati a livello nazionale per il trattamento normativo ed economico del personale non medico nonchè del personale medico, anche a rapporto libero-professionale.
Il Consiglio Nazionale nomina, nel suo seno, un segretario, il quale provvede alla redazione e alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che sono sottoscritti dallo stesso segretario e dal Presidente Nazionale.
Art.17 - Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, che lo presiede, dall'Amministratore Tesoriere, dal Vice-Presidente e da quattro membri. Tranne il Presidente Nazionale, tutti gli altri componenti del Comitato Esecutivo sono eletti dal Consiglio Nazionale a termini dell'art. 16 n. 1 del presente Statuto. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese e si potrà riunire, anche su richiesta di almeno due membri, tutte le volte che sia ritenuto necessario.
Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite relativamente al Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo:
1) realizza collegialmente la politica associativa ed attua le deliberazioni adottate, nella rispettiva competenza, dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Nazionale;
2) coordina l'opera dell'Amministratore Tesoriere per tutta la gestione economico/finanziaria, impartendo anche le direttive del caso e disponendo nel corso dell'anno, in caso di assoluta necessità ed urgenza, eventuali variazioni fra i diversi capitoli di spesa;
3) nomina il Direttore Generale della Sede Nazionale;
4) propone al Consiglio Nazionale l'importo della quota associativa nazionale annuale, di eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale in uno al bilancio preventivo. Propone, altresì, la quota associativa di eventuali Associazioni aderenti assegnandone i voti per la partecipazione all'Assemblea Generale.
5) designa tra i Soci i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta ed opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
6) può costituire Commissioni consultive per lo studio e la disamina tecnica di problemi di particolare importanza in materia sanitaria, sindacale ed economica, e ne designa, tra i Soci, i componenti, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici qualificati;
7) vigila sul funzionamento delle Sedi periferiche;
8) assicura alle Sedi periferiche ed alle Istituzioni Sanitarie associate l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale necessaria od utile per lo svolgimento della loro attività;
9) autorizza il Presidente Nazionale ad agire o resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori;
10) adotta con provvedimento motivato, contestato l'addebito e sentito l'interessato che ne faccia richiesta, le sanzioni dell'ammonizione o della censura - entrambe con diffida a rimuovere le contestate inadempienze - e, nei casi più gravi, dell'espulsione a termini dell'art. 8 n. 3. I provvedimenti predetti sono ricorribili al Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni dell'ultima parte del citato art. 8.
Per l'espletamento di tali funzioni il Presidente Nazionale, ferma rimanendo la responsabilità collegiale del Comitato Esecutivo, assegna ai componenti di esso la direzione di specifici settori di attività associativa, identificati per materie, e così esemplificativamente: Rapporti con il Ministero della Sаlute e i Partiti politici - Ufficio Studi - Pubbliche Relazioni internazionali - Rapporti con le Associazioni di categoria - Problemi tributari e legali - Organizzazione della Sede Nazionale e collegamento con le Sedi Regionali e con le Sedi Regionali tra loro - Stampa e pubbliche relazioni - Rapporti di lavoro e sindacali.
Art.18 - Direttore Generale
Il direttore Generale nominato dal Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
a) coadiuva il Presidente Nazionale e i Componenti il Comitato Esecutivo nell'esecuzione delle attività associative;
b) è responsabile del funzionamento della Sede e sovraintende a tutta l'attività della stessa;
c) sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità dell'Amministratore Tesoriere;
d) propone al Comitato Esecutivo l'articolazione delle funzioni strategiche dell'Associazione
e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo fungendo da segretario dello stesso.
f) E' responsabile della tenuta di tutti i verbali delle riunioni degli organi associativi nazionali. Di detti verbali possono prendere visione sia i membri del Consiglio nazionale sia quelli del Collegio dei revisori dei conti.
Art.19 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea nomina tra i Soci tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dal più anziano di età. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'Assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve comunque riunirsi almeno una volta ogni trimestre per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza.
Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.
I componenti del Collegio partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale.
Art.20 - Collegio dei Probiviri
L'Assemblea nomina, anche tra i non Soci, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione e i Soci o all'interno dell'Associazione incluse anche le controversie e comportamenti tra associati e negli altri casi previsti dal presente Statuto.
Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile.
L'appartenenza al Collegio dei Probiviri и incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.
L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.
Art.21 - Natura della cariche sociali
Salvo diverse disposizioni del presente Statuto, alle cariche sociali possono accedere soltanto i proprietari ed i legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'Associazione.
Coloro che ricoprono cariche sociali rappresentano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'intera Associazione e non possono rivestire cariche in altre Associazioni di categoria che si occupano di ospedalità privata in conflitto con l'Associazione stessa.
Le cariche sono gratuite. Il Consiglio Nazionale può però deliberare annualmente la corresponsione di eventuali indennità di carica.
E' dovuto in ogni caso il rimborso delle spese da parte della Sede Nazionale, escluse quelle dei membri che nel Consiglio Nazionale rappresentano le Sedi periferiche - Presidenti Regionali, Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Vice-Presidenti Regionali, componenti designati dalle Regioni - spese che sono, invece, a carico delle rispettive Sedi periferiche.
La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. Ciascun organo associativo competente a conferire le cariche sociali ha la facoltà di revocarle.
Art.22 - Votazioni per le cariche sociali
Le votazioni per il conferimento delle cariche sociali o per la revoca si effettuano a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione da adottarsi a maggioranza semplice dei presenti.
Art.23 - Fondi dell’Associazione
I fondi dell'Associazione sono costituiti dalle quote e dai contributi versati dalle Istituzioni Sanitarie associate e dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali.
Art.24 - Bilanci
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 28 febbraio deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo, su proposta dell'Amministratore Tesoriere, il consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e, successivamente, dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, con la relazione dell'Amministratore Tesoriere ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterne e devono essere depositati presso la Sede Nazionale almeno quindici giorni prima di tale data.
Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di prenderne visione.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere inoltre inviati in copia alle Sedi Regionali e alle Sedi Provinciali di Trento e Bolzano, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Art.25 - Quote Sociali
Le quote sociali sono nazionale e regionale; entrambe sono annuali.
Esse sono fissate rispettivamente dall'Assemblea Nazionale e da quella della Sede Regionale o Provincia autonoma competente per territorio, con riferimento al numero dei posti-letto autorizzati con provvedimento amministrativo ai sensi di legge.
Le quote vengono riscosse rispettivamente dalla Sede Nazionale e dalla Sede Regionale o da quella delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano competente per territorio.
Entro il 28 febbraio deve essere versato dalle singole Istituzioni Sanitarie associate un acconto pari al 50% delle quote fissate per l'anno precedente. Il saldo a conguaglio deve essere versato entro il 31 luglio.
La morosità nel versamento delle quote sociali - sia d'acconto che a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente statuto, l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dalle assemblee. Si considera ad ogni effetto come morosità anche il mancato pagamento della sola quota nazionale o regionale.
Art.26 - Sedi periferiche, loro autonomia e natura
Le Sedi periferiche sono regionali e provinciali.
La Sede Regionale è costituita in ogni Regione, la Sede Provinciale costituita nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è assimilata alle Sedi Regionali, in ogni altra Provincia in cui vi sia almeno una Istituzione Sanitaria associata può essere costituita, con delibera del Consiglio Regionale, la Sede Provinciale.
Tutte le Sedi periferiche dispongono di autonomia finanziaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e funzionale. Esse nei limiti del presente statuto, ed in conformità con l'interesse generale della categoria hanno competenze nelle questioni di livello locale; in tale ambito curano gli interessi delle Istituzioni Sanitarie private associate della regione o della provincia autonoma, per la cui tutela possono agire anche in sede amministrativa e giudiziaria.
In particolare assicurano il collegamento e la collaborazione con i competenti organi delle regioni, dei Comuni e delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Fermo restando il rispetto dei principi associativi di riferimento generale, ciascuna Sede Regionale può assumere l'assetto organizzativo e definire le modalità di funzionamento più adatte alle caratteristiche della propria Regione tenendo anche conto del numero di Aziende Sanitarie Locali esistenti nella Regione.
Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di contratti od accordi collettivi, sia normativi che economici, per il personale dipendente.
Le obbligazioni assunte dalle Sedi periferiche non impegnano in nessun caso la Sede Nazionale.
Le spese di ciascuna Sede periferica non possono superare l'entità del fondo annualmente disponibile.
Le Sedi delle Regioni e delle Province autonome devono comunicare alla Sede Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi approvati dalle relative Assemblee.
Art.27 - Aiop Giovani
Quando nelle Sedi Regionali sono presenti almeno tre Legali Rappresentanti o figli di Legali Rappresentanti, con età minore di anni 40, di altrettante Istituzioni Sanitarie associate, il Presidente Regionale Aiop costituisce la sezione "Aiop Giovani" con lo scopo di:
a) promuovere la diffusione della cultura di Istituzione Sanitaria Privata come fattore di sviluppo della società;
b) sostenere l'affermazione dei principi della libertà di scelta del cittadino utente;
c) promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
d) valorizzare il ruolo dell'imprenditore sanitario privato come soggetto attivo e responsabile della crescita e dello sviluppo economico, sociale e civile;
e) sviluppare sia all'interno dell'Aiop sia verso il mondo esterno ogni opportunità di dibattito e di confronto costitutivo.
La sezione Aiop Giovani nella propria autonomia elegge, nei modi di cui al precedente art.11, un Presidente ed un Vice Presidente se nella Regione ci sono più di sei aderenti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente partecipa di diritto al Consiglio Regionale e al Comitato Esecutivo Regionale dove costituito e convoca la propria Assemblea almeno una volta l'anno.
Tra i Presidenti e Vice Presidenti delle sezioni regionali "Aiop Giovani" è costituita la Consulta Aiop giovani che elegge nel suo ambito il Coordinatore Nazionale delle sezioni Regionali "Aiop Giovani" e tre vice Coordinatori Nazionali per aree regionali.
I Coordinatori Nazionali così nominati partecipano a pieno titolo al Consiglio Nazionale Aiop e sono eleggibili per far parte del Comitato Esecutivo Nazionale.
Art.28 - Organi delle Sedi Regionali
Gli organi delle Sedi Regionali e delle Sedi delle Provincie Autonome sono:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Regionale.
Le cariche hanno la durata di un triennio.
Art.29 - Assemblea Regionale e delle Province Autonome
L'Assemblea è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate della Regione o Province Autonome ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, siano stati incaricati di rappresentarli stabilmente nell'ambito dell'Associazione.
Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato.
L'Assemblea è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti. Deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno.
L'Assemblea con riferimento all'art. 117 della Costituzione e della normativa statale e locale:
1) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi della categoria;
2) delibera sulla relazione annuale;
3) delibera sui bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, nonché sulla determinazione della eventuale quota annuale regionale;
4) conferisce le cariche sociali secondo le disposizione del presente Statuto;
5) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Art.30 - Il Presidente Regionale o della Provincia Autonoma
Il Presidente è eletto tra i Soci dell'Assemblea.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Così pure, ove l'Assemblea ritenga di nominarlo, il Vice Presidente.
Il Presidente ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività della Sede Regionale o della Provincia Autonoma e dei suoi uffici, presiede il Consiglio, ove esista, il Comitato Esecutivo, rappresenta la predetta Sede Regionale di fronte ai terzi e in giudizio, nomina, in questo caso, difensori ad litem e, per quanto di competenza, ha la firma sociale, con facoltà di delega secondo le deliberazioni del Consiglio.
Art.31 - Consiglio Regionale o della Provincia Autonoma
Il Consiglio è costituito dal Presidente e, ove nominato, dal Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, dai Presidenti Provinciali della regione e, ove l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, da altri componenti liberamente eletti. Il Consiglio:
a) delibera di costituire, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo, ne determina le competenze ed i poteri e ne designa i componenti;
b) attua la politica associativa, nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'Assemblea perseguendo gli scopi sociali e nei limiti del presente Statuto;
c) assegna ai componenti del Consiglio stesso, in funzione della loro specifica competenza, le attribuzioni necessarie per affiancare il Presidente nella trattazione delle varie questioni di pertinenza dell'Associazione;
d) nomina i propri rappresentanti negli enti ed istituzioni con competenza regionale, provinciale e comunale, in cui sia necessaria la rappresentanza dell'Associazione;
e) assiste e tutela le Istituzioni Sanitarie associate nella trattazione delle eventuali controversie individuali e collettive di lavoro onde addivenire, nelle competenti sedi, alla loro definizione, facendo eventualmente intervenire un rappresentante della Sede Nazionale;
f) costituisce speciali commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento dei problemi che interessano l'attività delle Istituzioni Sanitarie associate;
g) redige i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e da trasmettere, subito dopo tale approvazione, alla Sede Nazionale;
h) assicura alle Istituzioni Sanitarie associate, di concerto con la Sede Nazionale, l'assistenza, la tutela e la consulenza di carattere generale per lo svolgimento della loro attività;
i) determina la data ed il luogo della convocazione dell'Assemblea predisponendo l'ordine del giorno; l'Assemblea va riunita, almeno una volta l'anno, in sede ordinaria, entro il 30 aprile;
l) attua le deliberazioni dell'Assemblea, coordina e controlla l'attività dei servizi e degli Uffici della Sede della Regione o della Provincia Autonoma;
m) delibera l'eventuale costituzione della Sede Provinciale.
Il Consiglio nomina un Tesoriere ed un Segretario. Quest'ultimo provvede alla redazione e tenuta del libro dei verbali delle riunioni, verbali che dovranno essere sottoscritti da esso Segretario e dal Presidente.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, tutte le volte che lo si ritenga necessario e comunque almeno sei volte l'anno.
Art.32 - Sedi Provinciali
La Sede Provinciale ha il compito di perseguire, nell'ambito locale, gli scopi previsti dal presente Statuto e di prestare ogni possibile assistenza e consulenza, d'intesa con la Sede Regionale, alle Istituzioni Sanitarie associate.
Essa comunica alla Sede Regionale ed alla Sede Nazionale tutte le notizie relative ai problemi che possano presentare riflessi di carattere generale ed ogni altra informazione richiesta od utile, nei limiti della competenza territoriale.
Il Presidente Provinciale presenta al Presidente Regionale la nota delle eventuali spese necessarie per l'assolvimento delle proprie funzioni, al fine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale e dell'eventuale inserimento di esse nel conto di previsione regionale.
Art.33 - Organi delle Sedi Provinciali
Gli organi delle Sedi Provinciali sono:
1) l'Assemblea delle Istituzioni Sanitarie associate;
2) il Presidente, eletto dall'Assemblea;
3) il Comitato Direttivo (obbligatorio nelle Province con almeno 10 Istituzioni Sanitarie associate) costituito da almeno due membri, eletti dall'Assemblea di cui al punto 1), oltre il Presidente.
Le cariche hanno la durata di un triennio.
Art.34 - Assemblea Provinciale
L'Assemblea Provinciale è costituita dai proprietari e/o dai legali rappresentanti delle Istituzioni Sanitarie associate ovvero, in loro sostituzione, da coloro che, ai sensi dell'art. 6, sono stati incaricati di rappresentarle stabilmente nell'ambito dell'Associazione.
Nell'Assemblea ogni Istituzione Sanitaria associata ha diritto ad un voto per ogni posto letto autorizzato.
L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo - ove esista - ovvero su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo dei voti.
L'Assemblea Provinciale deve essere convocata almeno una volta l'anno, previa intesa con il Presidente Regionale, affinchè questi o un suo rappresentante partecipi alla riunione.
Art.35 - Norme Comuni per le sedi periferiche
Le norme stabilite nel presente Statuto per quanto concerne la costituzione ed il funzionamento degli organi centrali dell'Associazione valgono anche - per analogia ed in quanto applicabili - per la costituzione e per il funzionamento di quelli delle Sedi periferiche.
Le Sedi periferiche non hanno competenza in materia di stipulazione di contratti od accordi collettivi di lavoro.
Art.36 - Commissario Straordinario
Qualora il Comitato Esecutivo, disposte ed effettuate rigorose indagini per verificarne l'effettiva sussistenza, l'entità, la natura e le cause, accerti gravi violazioni, da parte di una Sede periferica, delle disposizioni del presente Statuto o delle regole fondamentali di condotta, tali da pregiudicare seriamente la dignità dell'Associazione, la funzionalità della Sede stessa o gli interessi delle Associate, adotta in via provvisoria e cautelare i provvedimenti indifferibili e ne riferisce d'urgenza al Consiglio Nazionale. Questo, valutata la relazione e le proposte conseguenti del Comitato Esecutivo e sentiti gli interessati, può deliberare la sospensione dell'attività o la revoca degli organi associativi elettivi, nominando un Commissario straordinario che sostituisce, per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, gli organi sospesi o revocati.
Il Commissario cura l'ordinaria amministrazione, adotta i provvedimenti necessari per rimuovere le accertate inadempienze e, nel caso di revoca degli organi associativi, indìce nel più breve tempo possibile nuove elezioni.
Art.37 - Liquidazione
Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare:
1) lo scioglimento dell'Associazione;
2) la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;
3) l'esame e l'approvazione dei rendiconto finale della liquidazione;
4) la destinazione dell'eventuale attivo patrimoniale netto, che residuasse dalla liquidazione.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea Straordinaria indetta a Roma il 23 Maggio 2003
